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dell'impero romano cap. xxxviii. | 125 |
rade volte rispettavano i termini d’un profano e debol vicino. I comuni o pubblici diritti naturali, quali si erano sempre mantenuti dalla Romana Giurisprudenza1, furono rigorosamente limitati da’ Germani conquistatori, il divertimento, o piuttosto la passione dei quali era l’esercizio della caccia. L’esteso dominio, che l’Uomo ha preso su’ selvaggi abitatori della terra, dell’aria e dell’acqua, fu ristretto ad alcuni fortunati individui della specie umana. La Gallia fu di nuovo coperta di boschi; e gli animali, riservati all’uso o al piacere del Signore, potevan devastare impunemente le campagne degl’industriosi vassalli. La caccia era il sacro privilegio de’ Nobili, e de’ famigliari loro servi. I trasgressori plebei erano gastigati per legge con verghe, e con la carcere2; ed in un secolo che ammetteva una tenue composizione per la vita d’un cittadino, era un delitto capitale il distruggere un cervo, o un toro salvatico dentro i recinti delle foreste reali3.
- ↑ Heinecci, Elem. Jur. German. l. II p. 1 n. 88.
- ↑ Giona, Vescovo d’Orleans, (an. 821, 826. Cavo, Hist. Litter. p. 443) censura la legal tirannia de’ nobili: Pro feris, quas cura hominum non aluit, sed Deus in commune mortalibus ad utendum concessit, pauperes a potentioribus spoliantur, flagellantur, ergastulis detruduntur, et multa alla patiuntur. Hoc enim qui faciunt lege mundi se facere juste posse contendunt. De institutione laicor. l. II c. 23 ap. Thomassin Discipl. de l’Eglise Tom. III p. 1348.
- ↑ Sopra un puro sospetto, Cundo, Ciamberlano di Gon-
Turonense in Max. Biblioth. Patrum Tom. XI pag. 895, 932) furono più volte fatti per punire il sacrilegio: Audite haec, omnes (esclama il Vescovo di Tours) potestatem habentes, dopo aver riferito, come alcuni cavalli che erano stati condotti in un prato sacro, erano divenuti furiosi.