Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
dell'impero romano cap. xliv. | 209 |
Emesa erede de’ suoi beni; ed il valore della successione era cresciuto per la destrezza di un artista, il quale sottoscrisse molte polizze di debiti e di promesse di pagamento co’ nomi dei più ricchi abitatori della Siria. Essi allegarono in lor favore la prescrizione stabilita di trenta o di quarant’anni; ma la difesa loro fu vinta da un editto retroattivo, che estendeva i diritti della Chiesa al termine di un secolo; editto così pregno di ingiustizia e di disordine che, dopo di aver servito a quel solo effetto, fu prudentemente abolito nel regno medesimo1. Ancorchè, per discolparne l’Imperatore, si rigettasse la corruzione sopra la sua moglie od i suoi favoriti, tuttavia il sospetto di un vizio sì turpe è tale da macchiar la maestà delle sue leggi; e gli avvocati di Giustiniano sono astretti a confessare che una tal leggerezza, qualunque ne sia il motivo, è indegna d’un legislatore e di un uomo.
[A. D. 533] I monarchi di rado condiscendono a divenire i precettori de’ loro sudditi; e si dee qualche lode a Giustiniano, per comando del quale un ampio sistema fu ridotto in un breve trattato elementare. Tra le varie Institute della legge Romana2, quelle di Cajo3
- ↑ Procopio, Anedd. c. 28. Si accordò pure un eguale privilegio alla Chiesa di Roma (Novella IX). Sulla rivocazione generale di questi funesti privilegi vedi la Novella III e l’Edit. 5.
- ↑ Lattanzio nelle sue Institute del Cristianesimo, opera elegante e speciosa, si propone per modello il titolo ed il metodo de’ giureconsulti. Quidem prudentes et arbitri aequitatis Institutiones civilis iuris compositas ediderunt. (Instit. div. l. 1 c. 1). Egli intendeva parlare d’Ulpiano, di Paolo, di Fiorentino, e di Mariano.
- ↑ L’Imperator Giustiniano, parlando di Cajo, si serve