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228 storia della decadenza

riforma la giurisprudenza del Codice e delle Pandette. Secondo le leggi più rigorose, una moglie era condannata a sopportare un giuocatore, un bevitore, un dissoluto, purchè questi non fosse reo di omicidio, di avvelenamento, o di sacrilegio; ne’ quali casi il matrimonio avrebbe dovuto, a quanto sembra, venir disciolto dalla mano del carnefice. Ma il sacro diritto del marito invariabilmente era mantenuto per liberare il suo nome e la sua famiglia dall’obbrobrio dell’adulterio. Successivi regolamenti abbreviarono ed ampliarono la lista dei peccati mortali, sì mascolini che femminili, e si convenne che gli ostacoli di un’impotenza incurabile, di una lunga assenza e della professione monastica fossero atti a rescindere l’obbligazione matrimoniale. Chiunque trasgrediva la legge, andava soggetto a varie e gravi penalità. Si toglieva alla donna ogni sua ricchezza ed ornamento, senza eccettuarne il ferrino de’ capelli: se l’uomo introduceva una nuova sposa nel suo letto, ogni sostanza di costei si potea legalmente staggire dalla vendetta della moglie esiliata. La confiscazione si commutava alle volte in una multa; la multa era talvolta aggravata dalla relegazione in un’isola o dal confino in un monastero: la parte offesa veniva affrancata dai vincoli del matrimonio; ma il colpevole, per tutta la sua vita o per un termine d’anni, non poteva passare ad altre nozze. Il successore di Giustiniano porse orecchio alle preghiere degli sventurati suoi sudditi e ristabilì la libertà del divorzio, mediante il mutuo consenso: unanimi furono i giureconsulti1,

  1. Le Institute non contengono nulla su di questo oggetto; ma si può vedere il Codice Teodosiano (l. III tit. 16, col Commentario del Gotofredo, t. I p. 310-315) e quello