276 |
storia della decadenza |
|
giurie, i beneficj, le promesse creano, annullano e modificano le nostre obbligazioni, e l’interpretazione dei contratti volontarj e de’ testamenti, che dettati sono spesso della frode e dall’ignoranza, porge un lungo e faticoso esercizio alla sagacità del giudice. L’estensione del commercio e quella dello Stato moltiplicano le faccende della vita, e la residenza delle parti nelle distanti province dell’Impero, partorisce dubbj, dilazioni ed inevitabili appelli dal magistrato locale al supremo. Giustiniano, imperator Greco di Costantinopoli e dell’Oriente, era il successore, secondo la legge, del pastore Latino il quale avea piantato una colonia sulle rive del Tevere. In un periodo di tredici secoli, le leggi aveano con ripugnanza seguito le mutazioni del governo e de’ costumi; ed il lodevole desiderio di conciliare i nomi antichi colle istituzioni recenti distrasse l’armonia, ed accrebbe la grandezza dell’oscuro ed irregolare sistema. Le leggi che scusano in ogni occasione l’ignoranza de’ loro sudditi, confessano la propria loro imperfezione; la giurisprudenza civile, come compendiata fu da Giustiniano, continuò ad essere una scienza misteriosa ed un profittevol traffico, e l’ingenita perplessità dello studio fu avvolta in tenebre dieci volte più dense dalla privata industria dei pratichisti. Le spese del processo sovente sorpassavano il valore della cosa in litigio, e i diritti più manifesti erano lasciati in abbandono per la povertà o prudenza delle parti. Una giustizia sì dispendiosa può tendere ad abbattere l’amore del litigare, ma la disugualità de’ vantaggi non serve che ad accrescere l’influenza del ricco, e ad aggravare la miseria del povero. Mercè di questo dilatorio e costoso modo di procedere, il litigante dovizioso ottiene un profitto più