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374 storia della decadenza

me, manteneano la giustizia e la libertà della Costituzione. Il Re presedeva in persona la Corte suprema o Consiglio de’ Baroni, i quattro primarj de’ quali erano: il Principe di Galilea, il Signore di Sidone e di Cesarea, i Conti di Giaffa e di Tripoli, e a questi s’aggiugnea forse il Contestabile o il Maresciallo1, tutti pari e giudici gli uni degli altri. I Nobili che ricevevano immediatemente l’investitura delle proprie terre dalla Corona, aveano potere ed obbligo di sedersi alla Corte del Re, e di giurisdizione, simile alla regia, usavano nell’assemblea dei feudatarj che ad essi erano subordinati. La dependenza del vassallo verso il suo signore, per volontaria ed onorevole aveasi: l’uno dovea rispetto al suo protettore: l’altro protezione al suo inferiore, e mutuamente impegnavano la lor fede, talchè, da entrambi i lati, l’obbligazione potea rimanere sospesa per incuria, per oltraggio annullata. Il clero erasi arrogata la giurisdizione su i matrimonj ed i testamenti, siccome cosa che alla Religion pertenea; ma la Corte suprema giudicava ella sola tutti gli affari civili e criminali de’ Nobili, i diritti di successione, le trasmissioni de’ Feudi. Ciascun individuo di essa era giudice e custode del diritto pubblico, e avea l’obbligo di servire, colla voce e colla spada, il suo supremo signore; ma ogni qualvolta un ingiusto feudatario attentava alla libertà, o alle proprietà del vassallo, i pari di questo doveano sostenerne colle

  1. Il circospetto Giovanni d’Ibelin conchiude, anzichè affermare essere Tripoli la quarta Baronia, e manifesta alcuni dubbj su i diritti o le pretensioni del Contestabile o maresciallo (c. 323).