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376 storia della decadenza

l’accusatore; il quale, tranne le accuse per delitti di Stato, vendicava egli stesso o l’ingiuria personale di cui querelavasi, o la morte della persona da esso rappresentata. Però in tutte quelle accuse che prova ammettevano, gli era d’uopo offerire testimonj di fatto. Nelle cause civili non si concedea il combattimento, come, prova che giustificasse i diritti di chi il richiedeva, ammenochè prima non desse testimonj, i quali avessero conoscenza del fatto, o affermassero averla. Allora il combattimento diveniva privilegio del difensore, che accusava i testimoni di spergiuro profferito a suo danno, e trovavasi quindi nella stessa circostanza di chi chiedea per cause criminali la pugna. In tal circostanza, il combattimento non provava nè per l’affermativa, nè per la negativa come il Montesquieu lo ha supposto1. Ma il diritto di presentarlo fondavasi sulla facoltà di ottenere coll’armi il risarcimento di un affronto; tal che la pugna giudiziaria non riconosceva origine diversa da quella per cui oggidì accadono i nostri duelli. Il campione non concedeasi che alle donne, e agli uomini privi di qualche membro, o l’età de’ quali oltrepassasse i sessant’anni. La sconfitta decidea della morte o dell’accusato, o dell’accusatore, ovvero del campione, o testimonio che questo erasi assunto. Nelle cause civili però chi chiedeva il duello, rimanendo vinto,

  1. V. Esprit des Lois, lib. XXVIII. Per un corso di quarant’anni dopo la pubblicazione della citata Opera, niun’altra fu maggiormente letta, e a maggiori critiche assoggettata; l’ardore delle ricerche per essa destatosi, non è la minore delle obbligazioni che all’autor della medesima protestiamo.