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sue proprietà, riposarsi sopra leggi prive di forza, i possenti cittadini si armavano or per assalire, or per respingere que’ nemici che abborrivano, e di cui temevano l’odio. Eccetto Venezia, tutte le Repubbliche dell’Italia si trovavano alla medesima condizione; i Nobili si erano arrogato il diritto di fortificare le loro case, e d’innalzar salde torri1 e valevoli a resistere contro un assalto improvviso. Le città ringorgavano di munizioni da guerra; Lucca contenea cento torri, la cui altezza aveano limitata ad ottanta piedi le leggi, e seguendo una convenevole proporzione, possono applicarsi le stesse singolarità agli Stati più ricchi e più popolosi. Allorchè il Senatore Brancaleone volle rimettere in vigore la giustizia e la pace, ebbe per prima cura, il dicemmo, di demolire cenquaranta delle torri che vedevansi in Roma, e negli ultimi giorni dell’anarchia e della discordia, sotto il regno di Martino V, uno de’ tredici o quattordici rioni della città, ne contava ancora quarantaquattro. Sfortunatamente, erano, oltre ogni credere, accomodati ad uso sì pernizioso gli avanzi della Antichità; i templi e gli archi trionfali offerivano una base larga, e salda, quanto facea mestieri, a sostenere i nuovi baloardi di mattoni e di sassi; citerò ad esempio le torri che furono innalzate sugli archi di trionfo di Giulio Cesare, de’ Titi e degli Anto-

  1. Tutti i fatti che si riferiscono alle torri di Roma e dell’altre città libere dell’Italia, trovansi nella laboriosa, ed erudita compilazione pubblicata dal Muratori col titolo Antiquitates Italiae medii aevi, Dissert. 26, t. II, p. 493-496 nell’Opera latina, e t. I, p. 446 della stessa Opera volgarizzata.