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L'AVVOCATO VENEZIANO 481

Dottore. (Legge.)

ROVIGEENSIS1 DONATIONIS

PRO

DOMINA ROSAURA BALANZONI

CONTRA

DOMINUM FLORINDUM ARETUSI.

 Illustrissimo Signore.

Se è vero come è verissimo in jure, che unusquique rei suae sit moderator et arbiter, onde ognuno delle sue facoltà possa a suo talento disporre, vero sarà e incontrastabile che il fu signor Anselmo Aretusi, padre del signor Florindo, avversario in causa, avrà potuto beneficare colla sua donazione la povera ed infelice Rosaura Balanzoni, che col mezzo della mia insufficienza chiede al tribunale di vossignoria illustrissima della donazione medesima la plenaria confermazione, previa la confermazione della sentenza a legge, giustamente a nostro favore pronunciata.

Nell’anno 1724, il fu signor Anselmo Aretusi pregò il fu Pellegrino Balanzoni, padre di questa infelice, che a lui la concedesse per figlia adottiva, giacchè dopo dieci anni non aveva avuta prole alcuna dal suo matrimonio. Pellegrino Balanzoni aveva tre figlie2, e per condiscendere alle istanze d’Anselmo, si privò di questa, per contentare l’amico; onde eccola passata dalla podestà del padre legittimo e naturale a quella del padre adottivo: Quia per adoptionem acquiritur patria potestas.

Per prezzo, o sia remunerazione, d’avergli il padre naturale ceduta la propria figlia, e in tal maniera consolato il di lei dolore per la privazione di prole, fece una donazione alla figlia adottiva di tutti i suoi beni liberi, ascendenti alla somma di ventimila ducati, riserbandosi da testare mille ducati per la validità della donazione. Se morto fosse il padre adottivo senza figliuoli del suo matrimonio nati, non vi sarebbe chi contendesse alla dona-

  1. Bett.: Rhodigiensis.
  2. Bett.: figlie femmine.