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978 QUADERNO 8 ( XXVIII ) puramente « storico » dialettico, di « ciò che è storicamente caduco e degno di cadere», della «non-definitività» della filosofia, della «morte-vita», delT« essere -non essere», cioè del termine dialettico da superare individualmente (morale), come gruppo (neirinterno suo), come società-storia. In queste ricerche si può partire dalla stessa posizione assunta dal Marx in confronto di Hegel: in Hegel, si dice nella Sacra famiglia, si può finire col vedere la realtà, anche se essa è capovolta, come, per dir cosf, si vede nella macchina fotografica, in cui le immagini sono rovesciate e il cielo occupa il posto della terra; basta porre l’uomo sui suoi piedi2. Si tratta dunque di prendere la « realtà » crociana e metterla in piedi ecc. ✓ Cfr Quaderno 13 (xxx), pp. 4 a - 5. § (62)^ Machiavelli. Una concezione del diritto penale che de- ssere terïtfenzialmente rinnovatrice. Non può, pertanto, essere trovata, integralmente, in nessuna dottrina preesistente, sebbene sia sottintesa in molte di esse (ma appunto non può essere sottintesa nella cosi detta scuola positiva, e particolarmente nelle concezioni del Ferri): in che senso? Nel senso che il diritto penale ha una sua funzione nella vita statale, è in un certo rapporto con gli altri momenti di questa vita, e perciò, se muta il contenuto, non muta il rapporto o la forma relativa. Se ogni Stato tende a creare o a mantenere un certo tipo di civiltà e quindi di convivenza, la giustizia (il diritto) sarà uno strumento per questo fine, deve essere elaborato affinché sia più conforme a questo fine, sìa la più efficace e produttiva di risultati positivi. Sarà da liberare da ogni forma di trascendenza e di assoluto, pratica- mente di fanatismo moralistico, ma non potrà partire dal punto di vista che lo Stato non ha il diritto di punire, se questo termine è ridotto al suo significato umano, e tenersi al solo punto di vista di una lotta contro la « pericolosità ». In realtà lo Stato deve essere concepito come « educatore », in quanto appunto tende a creare un nuovo tipo o livello di civiltà; come ciò avviene? Per il fatto che si opera essen- 23 zialmente sulle forze economiche, | che si riorganizza e si sviluppa l'apparato di produzione economica, che si innova la struttura, non deve trarsi la conseguenza che i fatti di soprastruttura siano abbandonati a se stessi, al loro sviluppo spontaneo, a una germinazione casuale e sporadica^Lo Stato è «razionalizzazione» anche in questo campo, è uno strumento di accererazionë~FTaÿlôrÎ2zazione, opera secondo un piano, preme, incita, sollecita ecc. L’aspetto negativo o repressivo di questa attività è appunto la giustizia penale, il diritto penale, che non può essere staccato da tutto il complesso dell’attività positiva o incivilizzatrice. D’altronde, se non si parte da punti di vista astratti, si vede che il « diritto penale » si è ampliato, ha assunto forme originali ed è stato integrato da una attività premiatrice (da una