Pagina:Gramsci - Quaderni del carcere, Einaudi, III.djvu/165

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i668 QUADERNO 14(1) nuto anticlericale e a Roma, per la vicinanza del Vaticano e per tutta la tradizione passata, questa cultura non poteva non avere un’espressione tipica. (Sarà da vedere la letteratura cronistica sugli avvenimenti romani nel periodo 70-80 che sono ricchi di episodi popolareschi; vedere per esempio gli Annali di Pietro Vigo2; la polemica Cavallotti-Chauvet3; 7 anche | il Libro di don Chisciotte dello Scarfoglio \ e altra letteratura, specialmente giornalistica, del tempo). 1 § (13). Machiavelli. Chi è legislatore? Il concetto di «legislatore» non può non identificarsi col concetto di «politico». Poiché tutti sono «uomini politici» tutti sono anche «legislatori». Ma occorrerà fare delle distinzioni. «Legislatore» ha un preciso significato giuridico-statale, cioè significa quelle persone che sono abilitate dalle leggi a legiferare. Ma può avere anche altri significati. Ogni uomo, in quanto è attivo, cioè vivente contribuisce a modificare l'ambiente sociale in cui si sviluppa (a modificarne determinati caratteri o a conservarne altri), cioè tende a stabilire «norme», regole di vita e di condotta. La cerchia di attività sarà maggiore o minore, la consapevolezza [della propria azione e dei fini] sarà maggiore o minore; inoltre, il potere rappresentativo sarà maggiore o minore, e sarà più o meno attuato dai «rappresentati» nella sua espressione sistematica normativa. Un padre è un legislatore per i figli, ma l'autorità paterna sarà più o meno consapevole e più o meno obbedita e cosi via. In generale si può dire che tra la comune degli uomini e altri uomini più specificatamente legislatori la distinzione è data dal fatto che questo secondo gruppo non solo elabora direttive che dovrebbero diventare norma di condotta per gli altri, ma nello stesso tempo elabora gli strumenti attraverso i quali le direttive stesse saranno «imposte» e se ne verificherà l'esecuzione. Di questo secondo gruppo il massimo di potere legislativo è nel personale statale (funzionari elettivi e di camera) che hanno a loro disposizione le forze coercitive legali dello Stato. Ma non è detto che anche i dirigenti di [organismi e] organizzazioni «private» non abbiano sanzioni coercitive a loro disposizio-