Pagina:Grida contro gli untori 7 agosto 1630.djvu/1

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Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.


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avendo prodotto questo infelice secolo huomini, per non dir mostri, usciti dalle più horride parti dell’Inferno, quali già divenuti così scellerati, & crudeli che con fini barbari, & infami, eccedendo nella loro ferità tutti i termini dell’humana crudeltà, hanno havuto ardire di cospirare nella morte, & eccidio de Popoli, e Città di questo Stato, co ’l fabbricar veneni pestiferi, e dispergerli per le case, per le strade, per le piazze, & sopra gl’huomini stessi, uccidendo in questo modo infinito numero di Cittadini, & famiglie, senza distinzione di età, di sesso & di stato; nè contenti di questo, sono arrivati a segno tale d’impietà verso Dio, che fatti Sacrileghi, gli hanno ancora disseminati sopra persone Sacre, & introdotto nei Chiostri d’huomini Religiosi & Vergini Sacre, & innocenti, & ancora nei Sacri Tempij, imbrattando con essi le Sante imagini, & i Sacrosanti Altari, acciò che niun luogo restasse in tutto dalla loro empietà sicuro a’ miseri, che per la salute propria, & commune, ai Santi intercessori, & allo stesso Dio ricorressero. Et quello, che più accresce l’orrore è, che molti di questi tali scelerati, mossi da una infame ed esecranda avaritia, divenuti parricidi, siano arrivati a stato tale d’empietà, di tradir per danari la propria Patria, & quei Cittadini, co’i quali s’erano nodriti, & allevati co’l fabbricare & disseminare in essa questi pestiferi veneni, rompendo con più non udita inhumanità quei legami sacrosanti d’amore, coi quali dalla natura, da Dio stesso, & dalla continua consuetudine i cuori umani si sogliono insieme stringere, & alligare. Per rimediare ad un delitto tanto grande, & sradicar dal Mondo huomini tanto empij, & inhumani, oltre il premio proposto a chi metterà in chiaro il detto delitto dal Tribunale della Sanità di scudi ducento & l’impunità ad uno de complici con grida de 19 di Maggio prossimo passato fu d’ordine di S.E. publicata altra grida sotto li 13 di Giugno susseguente con premio di altri scudi 200 da pagarsi dalla R. Camera, & d’altri scudi 500 offerti dalla Città di Milano, & della liberatione di due banditi di casi gravi, con l’impunità ad uno de’ complici, come sopra, a chi mettesse in chiaro il detto delitto. Et communicato poi il negotio co’l Senato, il quale stimò questo delitto, in questa parte andar di paro con quello di lesa Maestà, anzi esser con esso inseparabilmente congiunto, fu comminata con pubblico editto de’ dì 11 Luglio a quelli, che sapessero quali fossero i rei d’un tanto delitto, & non lo rivelassero, la pena della vita, & confiscatione de’ beni che dalle leggi era prescritta a quelli, che non scoprissero i rei di lesa Maestà. Et ultimamente con altra grida delli 13 Luglio, fatta col parere del medesimo Senato, per dar maggior animo a quelli, che havessero voluto metter in chiaro questo fatto, si propose nuovo premio dell’impunità a tre complici, & di mille scudi, & la liberatione di tre banditi di casi riservati, pur ch’havessero le opportune remissioni. Et il Senato, essendo venuti sotto il suo giuditio due di questi traditori della Patria, con la sentenza del dì 27 Luglio, ha posto mano a quella maggior severità delle Leggi, che fosse conforme, non all’enormità del delitto, poiche a quella è impossibile arrivare, ma all’habilità della natura humana, & alla Christiana pietà.

Ma perche non conviene tralasciar alcun rimedio per sradicare dal mondo sceleratezza tanto empia, e fiere tanto crudeli, ha risoluto l’Illustriss. & Eccellentiss. Sig. il Sig. Ambrosio Spinola, Marchese de los Balbases, Commendator maggior di Castiglia, del Consiglio di Stato di S.M., suo Governatore, & Capitano Generale nello Stato di Milano, co’l parer ancora del Senato, di far pubblicare la presente grida.

Con la quale, inherendo alle sudette, le quali vuole, che restino nel suo vigore, & forza, & a tutte le prohibitioni, & pene fatte, & imposte dalle Sacrosante Leggi, così communi, come particolari di questo Stato per la salute commune, & beneficio publico, prohibisce a ciascuna persona di qualunque condizione & stato si sia, senza eccettuarne alcuna, il fabricare, o far fabricare questi pestiferi veneni o l’usarli, sotto pena della vita, in modo, che condotti al luogo del patibulo, le sieno dal Carnefice con una ruota ben serrata, spezzate ad uno ad uno tutte le ossa principali del corpo, dal cranio della testa impoi, perche possino i loro corpi essere intessuti vivi fra i raggi di detta ruota, e poi che in essa fra quelli acerbi cruciati in pena della sua sceleratezza & ad essempio de simili mostri di crudeltà havranno vomitata quell’anima infelice, ch’informava quel corpo scelerato, sia quell’infame cadavero come peste del Mondo, gettato nelle fiamme, & ridotto in minima polvere, che sparsa nell’acque d’vn vicino fiume, si disperda, non conuenendo, che qual si voglia minima parte di lui habbia sepoltura in quella città o luogo che havrà così empiamente tradito.

Et se questi tali saranno cittadini o sudditi di questo Stato comanda S.E. che le case di tanto empij parricidi, come Nidi de traditori, siano rouinate e distrutte; & che i posteri loro, come quelli ch’haueranno hauuto la descendenza de traditori della patria, siano in perpetuo priui di tutti gl’honori, commodi, priuilegi, vtilità proprie de’ Cittadini e sudditi di questo Stato, e siano tenuti e trattati in tutto e per tutto come stranieri, & d’altre nazioni, & per la nota, che porteranno sempre seco d’esser discesi dà sangue d’empij Parricidi contra la propria patria, sia abborito il commercio loro, come se fossero nati fra quei popoli, che sono stimati più barbari e fieri, & sogliono servire ad altri per essempio d’ogni inhumanità, e crudeltà. Riservando sempre al Senato l’arbitrio d’aggiunger a queste pene quei maggiori cruciati che la giustizia e la seuerità delle leggi, hauuto risguardo all’attrocità del fatto richiederà.

Commanda di più S.E. che tutti i complici d’vn così horrendo delitto siano sottoposti alle stesse pene & in oltre ordina, che non sia alcuna persona ch’habbia ardire di tener in casa o in altro qual si voglia luogo conservare questo pestifero veneno, né trattar di fabricarlo, o vsarlo, sotto pena della vita, & rimettendosi nel genere della morte all’arbitrio del Senato, hauuto riguardo al fatto, & alle persone, seruando però sempre la douuta seuerità.

Et perchè il distinguere da veleno a veleno potrebbe turbar l’essecuzione della presente grida, Dichiara S.E. che tutti li veneni, che non saranno nella sua semplice, e natural forma, ma misti, o trasformati, siano giudicati per pestiferi, ad effetto d’esseguire le sudette pene.

Et acciò che tale, & così essecrando delitto non possa restar occulto, promette S.E. l’impunità a quello dei complici che preuenerà gli altri in darne parte alla giustitia; Et si dichiara, che a quelli, che si lascieranno preuenire sarà da S.E. denegata ogni grazia, & misericordia, & lascierà ch’habbia contra di loro effetto la seuerità della giustitia.

Di più commanda S.E. che tutti quelli, che sanno, o sapranno alcuni esser colpeuoli di tutti o alcuni de’ sudetti delitti, siano tenuti subito a venirli a denuntiare alla giustitia, sotto pena d’esser tenuti per complici, auuertendo bene a non lasciarsi preuenire da alcuno, perchè se si scoprirà, che l’habbiano saputo, & si siano lasciati preuenire da altri, non s’admetterà alcuna scusa, ma saranno con ogni pena più seuera, & esemplare castigati.

Dichiara in oltre S.E. che per la presente grida fatta in materia di questo pestifero veneno, non s’intende di derogare a qual si voglia altra legge, che prohibisca il fabbricare, vsare, portare, o ritenere veneni, anzi vuole, che tutte le leggi intorno a ciò fatte siano inviolabilmente osseruate, & esseguite.

Et commanda S.E. al Capitano di Giustizia, Podestà di Milano, & a gl’altri Podestà delle Città, & Terre solite, a far publicar questa grida acciò venga a notizia de tutti. Dat. in Milano alli 7 di Agosto 1630.

Ex ordine Suæ Eccellentiæ.
Antonius Ferrer.

V. Ferrer.

Proveria.


IN MILANO, per Gio. Battista Malatesta, Stampatore Reg. Camerale.