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Pagina:I promessi sposi (1840).djvu/771

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della colonna infame 765

Gli si replica che questo non è verisimile; si vuol dimostrargli che lo doveva sapere. A quattro ripetute domande, risponde quattro volte il medesimo, in altri termini. Si passa ad altro, ma non con altro fine: chè vedrem poi per qual crudele malizia s’insistesse su questa pretesa inverisimiglianza, e s’andasse a caccia di qualche altra.

Tra i fatti della giornata antecedente, de’ quali aveva parlato il Piazza, c’era d’essersi trovato coi deputati d’una parrocchia. (Eran gentiluomini eletti in ciascheduna di queste dal tribunale della Sanità, per invigilare, girando per la città, sull’esecuzion de’ suoi ordini.) Gli fu domandato chi eran quelli con cui s’era trovato; rispose: che li conosceva solamente di vista e non di nome. E anche qui gli fu detto: non è verisimile. Terribile parola: per intender l’importanza della quale, son necessarie alcune osservazioni generali, che pur troppo non potranno esser brevissime, sulla pratica di que’ tempi, ne’ giudizi criminali.



II.



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uesta, come ognun sa, si regolava principalmente, qui, come a un di presso in tutta Europa, sull’autorità degli scrittori; per la ragion semplicissima che, in una gran parte de’ casi, non ce n’era altra su cui regolarsi. Erano due conseguenze naturali del non esserci complessi di leggi composte con un intento generale, che gl’interpreti si facessero legislatori, e fossero a un di presso ricevuti come tali; giacchè, quando le cose necessarie non son fatte da chi toccherebbe, o non son fatte in maniera di poter servire, nasce ugualmente, in alcuni il pensiero di farle, negli altri la disposizione ad accettarle, da chiunque sian fatte. L’operar senza regole è il più faticoso e difficile mestiere di questo mondo.

Gli statuti di Milano, per esempio, non prescrivevano altre norme, nè condizioni alla facoltà di mettere un uomo alla tortura (facoltà ammessa implicitamente, e riguardata ormai come connaturale al diritto di giudicare), se non che l’accusa fosse confermata dalla fama, e il delitto portasse pena di sangue, e ci fossero indizi1; ma senza dir

  1. Statuta criminalia; Rubrica generalis de forma citationis in criminalibus; De tormentis, seu quaestionibus.