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802 STORIA

stolta esecrazione degli avi, cercar nuovi oggetti a una compassion generosa e sapiente. Certo, non è cosa ragionevole l’opporre la compassione alla giustizia, la quale deve punire anche quando è costretta a compiangere, e non sarebbe giustizia, se volesse condonar le pene de’ colpevoli al dolore degl’innocenti. Ma contro la violenza e la frode, la compassione è una ragione anch’essa. E se non fossero state che quelle prime angosce d’una moglie e d’una madre, quella rivelazione d’un così nuovo spavento, e d’un così nuovo cordoglio a bambine che vedevano metter le mani addosso al loro padre, al fratello, legarli, trattarli come scellerati; sarebbe un carico terribile contro coloro, i quali non avevano dalla giustizia il dovere, e nemmeno dalla legge il permesso di venire a ciò.

Chè, anche per procedere alla cattura, ci volevano naturalmente degl’indizi. E qui non c’era nè fama, nè fuga, nè querela d’un offeso, nè accusa di persona degna di fede, nè deposizion di testimoni; non c’era alcun corpo di delitto; non c’era altro che il detto d’un supposto complice. E perchè un detto tale, che non aveva per sè valor di sorte alcuna, potesse dare al giudice la facoltà di procedere, eran necessarie molte condizioni. Più d’una essenziale, avremo occasion di vedere che non fu osservata; e si potrebbe facilmente dimostrarlo di molt’altre. Ma non ce n’è bisogno; perchè, quand’anche fossero state adempite tutte a un puntino, c’era in questo caso una circostanza che rendeva l’accusa radicalmente e insanabilmente nulla: l’essere stata fatta in conseguenza d’una promessa d’impunità. “A chi rivela per la speranza dell’impunità, o concessa dalla legge, o promessa dal giudice, non si crede nulla contro i nominati,” dice il Farinacci1. E il Bossi: “si può opporre al testimonio che quel che ha detto, l’abbia detto per essergli stata promessa l’impunità... mentre un testimonio deve parlar sinceramente, e non per la speranza d’un vantaggio... E questo vale anche ne’ casi in cui, per altre ragioni, si può fare eccezione alla regola che esclude il complice dall’attestare... perchè colui che attesta per una promessa d’impunità, si chiama corrotto, e non gli si crede2”. Ed era dottrina non contradetta.

Mentre si preparavano a visitare ogni cosa, il Mora disse all’au-

  1. Quæst. XLIII, 192. V. Summarium.
  2. Tractat. var., tit. De oppositionibus contra testes; 21.