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197 IL BUON CUORE


capacità media d’ottenere il salario minimo fissato per ogni ora.

Il Comitato fisserà pure delle scale di salari, e, se sarà possibile, de’ prezzi minimi, per gli apprendisti della professione, anche se il tirocinio ha luogo nel laboratorio. Ogni imprenditore avrà il diritto di sottomettere all’omologazione del Comitato di salari la tariffa minima adottata da lui pel lavoro a cottimo.

I salari minimi così determinati dovranno essere integralmente pagati all’operaio e senza alcuna deduzione per la retribuzione degli intermediari o sotto intermediari.

Gli imprenditori sono responsabili dell’insufficienza dei salari pagati dagli intermediari (fattori, sensali, ecc.).

Tutte le decisioni che il Comitato di salari prende, devono raccogliere la maggioranza de’ membri presenti, quando però il loro numero raggiunge almeno un terzo del numero totale de’ membri del Comitato, incluso il presidente. Quando i voti sono pari, quello del presidente sarà preponderante.

Rimangono a disposizione del Comitato tutti i mezzi possibili di inchiesta per compiere la sua missione: esso potrà soprattutto, udire, separatamente o in contradditorio, le deposizioni di tutti i sindacati operai o delle persone interessate, e dei loro delegati, procedere a tutte le ricerche verbali o scritte, ricorrere ad esperimenti.

Le decisioni del Comitato vengono pubblicate a cura del Ministero. Esse hanno forza di legge, nella circoscrizione, allo spirare di trenta giorni dalla pubblicazione a meno che non sia stato opposto appello.

Ma il Comitato può rinviare la loro applicazione ad una data più remota. Le decisioni de’ Comitati di salari e i decreti della Commissione d’appello, resteranno in Vigore per un termine di due anni, a partire dal giorno della loro applicazione. Spirato questo termine, esse riprenderanno vigore per altri due anni, a meno che l’Ispettore del lavoro, un sindacato legalmente riconosciuto o una persona interessata nella professione, davanti alla Commissione d’appello in materia di salari, che sarà creata nel Ministero dell’industria e del lavoro non disponga diversamente.

Tale ente verrà composto di tre membri scelti in seno al Consiglio superiore del Lavoro e dell’Industria, a rappresentanza d’ognuno dei tre gruppi che lo compongono. Questi tre membri sono adunque eletti dal Consiglio superiore del Lavoro, e quegli che rappresenta il gruppo degli Economisti ne è il Presidente di diritto.

Essi durano in carica per tre anni; la loro elezione avrà luogo due anni dopo quella dei Comitati di salari, e il loro primo mandato durerà cinque anni; essi possono venire rieletti.

La competenza della Commissione d’appello s’estende al paese intero e a tutte le professioni rappresentate nel Comitato dei salari. Il termine dell’appello è di trenta giorni e corre dal giorno della pubblicazione della decisione del Comitato di salari. Però non v’è sede di cassazione.

Qualunque industriale, commerciante o intermediario
che dà del lavoro a fare fuori del suo stabilimento o delle sue dipendenze o che fa eseguire da apprendisti, nel laboratorio, un lavoro abitualmente praticato a domicilio deve tenere sempre in ordine un registro speciale dove sono scritti i nomi e gli indirizzi degli operai, operaie e apprendisti impiegati da lui, la natura e la quantità del lavoro effettuato da ciascuno e il salario pagato.

L’industriale, commerciante o intermediario che non è direttamente in rapporto con l’operaio o apprendista che lavora per suo conto, deve iscrivere nel registro suddetto i nomi e gli indirizzi degli intermediari, sotto intermediari e sensali cui egli si rivolge. Questo registro dev’essere presentato ad ogni richiesta dell’ispettore del lavoro e comunicato al Comitato di salari su domanda scritta del suo presidente.

Alle persone che lavorano a domicilio verrà rilasciato, a cura del padrone, un libretto individuale, sul quale si farà menzione, da parte del padrone, senza omissioni, del lavoro compiuto e del salario pagato.

Tutti coloro che saranno convinti di aver pagato un salario minimo inferiore al minimum fissato dal Comitato di salari, verranno condannati, per ogni pagamento e per ogni salariato, ad un’ammenda che va da 26 a 500 lire, raddoppiandoli in caso di recidiva, senza il termine di due anni.

L’operaio, leso nel suo diritto ad un minimo di salario, potrà sempre domandare al padrone il completamento del suo corrispettivo, senza pregiudizio di altra azione penale per danni e interessi; diritto questo che si prescrive entro tre anni, dal giorno dell’effettuato pagamento del salario.

Queste proposte di Verhaegen diedero luogo, in seno alla Società, a uno scambio di opinioni assai animato. Anzitutto si combatte il principio del salario minimo stesso dall’ing. Harmant, membro del Consiglio superiore del Lavoro, e dal consigliere I. Leclerq. I dettagli di organizzazione sono esaminati, sezionati direi dall’assemblea. Non si dissimulano le difficoltà del problema, ma l’interesse ch’esso presenta è considerevole; la Società ha per principio di non votare, ma le considerazioni emesse contribuiranno assai a rischiarare la soluzione se essa potrà realizzarsi.

L’on. Carton de Wiart si meraviglia che il proietto non contenga alcuna disposizione relativa all’igiene. Ora le lagnanze si portano precisamente su quel punto. Evidentemente bisogna dare al Governo un blanc-seing ma esso dev’esser dato per legge.

Brants, l’illustre professore a Lovanio, fa notare che se la questione dell’igiene non fu sollevata, si è perché il ministro ha annunziato la sua intenzione di regolarla in via amministrativa.

Il rev. P. Rutten, presidente, osserva che il Governo pretende d’esser sufficientemente armato perché parecchi industriali a domicilio possono essere assimilati ai padroni di piccoli laboratori. Tuttavia l’on. Carton de Wiart propone di riservare la questione dell’igiene, e la sua proposta è accolta da segni di adesione. Van Overbergh crede che in presenza della proposta Huysmans, presentata alla Camera, non si debba prendere