Pagina:Il sistema della tariffa annonaria sul pane in Roma.djvu/17

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mi, la provvidenza soccorse col buon raccolto, e meno rovinoso sarebbe stato pei Fornari l’attendere naturalmente l’abolizione di una legge cotanto lesiva, e vessatoria. Ma poiché ne esacerbava la durezza ad ogni naturale aumento dei grani, si risolvettero finalmente dì tutto tentare con legalità di mezzi per venirne liberali. Così scelta nel loro ceto una Commissione a cui offersero ampio mandato di procura per intentare all’uopo anche una Causa, avvenne che verso la metà del 1855 si trovassero gli atti iniziati in via di contenzioso amministrativo presso l’Eccma Presidenza di Roma e Comarca, come a colei che esercita un’autorità tutoria sul Municipio Romano. Fu allora che questo lasciò in non curanza la tariffa. Alcun tempo dipoi ordinò ai Fornai di

    un altro dannoso inconveniente col dare esecuzione ad un progetto che è degno di essere ricordato per lo meno come un atto di carità infruttuosa perchè male ordinata. Erano i grani in sul prezzo di scudi 14; il Municipio soccorso da mano beneficiente acquistò molte centinaia di rubbia di grano, e scelti dodici, o quattordici forni sparsi per le varie regioni di Roma, e a questi somministrando il grano a dato costo, esigeva che vendessero il pane a baiocchi 28, e dopo poco tempo anche a baj. 23, ritenendosene egli l’amministrazione. Quali fossero le conseguenze di questa istituzione in aspetto pietoso, facilmente l’immagina chi ha sentore di ciò che è economia politica. Il prezzo sul mercato delle merci tende a livellarsi, e fu perciò che i fornai che lavoravano a proprio conto dovettero, malgrado l’esistenza delle tariffe, livellare il prezzo del pane che fabbricavano al di sotto della tariffa stessa, per sostenere meno enormemente le spese di fabbricazione che gli avrebbero divorato i capitali colla diminuitone del lavoro. Alla line dei conti chiusa l’amministrazione, ciò che fu nel 30 Giugno di do anno, una somma intengissima si trovò andata in amorosa perdita fra le mani del Municipio, alla quale dovettero tener conto tutti i fornai, ad eccezione di quelli che ajutarono l’impresa caritatevole.