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LIB. I. §. §. 21-27. | 9 |
bagno o al teatro. §. 24. Lo schiavo minore di anni trenta può diventare eziandio cittadino romauo per manumissione se da un padrone insolvente nel suo testamento sia stato detto erede e libero . . . . . . . . . . .
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§. 22. Gli schiavi liberati (che non diventano cittadini romani) si dicono Latini juniani, perchè parificati ai Latini delle colonie, e tenuti della libertà alla Legge junia; in fatti la loro condizione era analoga prima a quella degli schiavi. §. 23. Tuttavolta la Legge junia li vuole incapaci di testare, di ricevere per testamento, e di essere nominati tutori testamentarj. §. 24. Dicendo che non possano ricevere per testamento, intendiamo che non possono direttamente com’eredi, o legatarj, perchè sono abili a ricevere per fedecommesso.
§. 25. I deditizi non possono ricevere per testamento in qualsiasi modo, non meglio che lo straniero libero, e neppure far testamento secondo l’opinione dei più. §. 26. Così la loro libertà è miserrima, nè per legge, o senatusconsulto, o costituzione di principe si apre l’adito ad essi al cittadinatico. §. 27. Di più, non possono stare in Roma nè a una distanza minore di cento miglia, e se contravvengono, si ordina la vendita di essi e delle loro cose con questa condizione che non servano in Roma, o entro il raggio di cento miglia, e che non possano venire liberati;