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LIB. I. §. §. 86-90. 31

trui credendola libera, nascendone maschi sieno liberi, se nascono femmine sono del padrone della schiava; ma l’imperatore Vespasiano mosso dalla incongruenza di questa disposizione richiamò in osservanza per questo caso la massima del diritto delle genti, secondo cui anche i maschi nascono schiavi del padrone della madre. §. 86. Nondimeno fu mantenuta in vigore quella parte della legge, che i figli nati da una libera con uno schiavo altrui, che conosceva per tale, nascano schiavi; ma presso quelle nazioni che non hanno questa legge, il figlio seguirebbe la condizione della madre per diritto delle genti, e per ciò sarebbe libero.

§. 87. È chiarissimo pertanto che tutte le volte che il figlio segue la condizione della madre e non del padre, non sia soggetto alla potestà di questo, comunque cittadino romano; così viddimo sopra (§§. 67 e seguenti) che se in certi casi per errore si fosse contratto un matrimonio illegale, vi ha luogo di applicare il Senatusconsulto che levi la macchia del matrimonio, e con ciò per lo più il figlio viene sottoposto alla patria potestà. §. 88. Ma se una schiava concepisca in seguito a commercio avuto con un cittadino romano, poscia liberata, diventi cittadina romana, e partorisca, benchè il figlio sia come il padre cittadino romano, non è soggetto alla sua potestà per non essere stato concepito in matrimonio, e perchè quella unione non è ritenuta legale da verun Senatusconsulto. §. 89. È stato poi deciso, che se una schiava avesse concepito da un romano cittadino, e poi liberata partorisca, il figlio secondo la ragione naturale sia libero, giacchè lo stato dei figli illegittimamente concepiti si regola al tempo del loro nascere; se dunque nascono da libera sono liberi; nè monta con chi concepiti, se schiava: al contrario lo stato dei concepiti legittimamente si determina all’atto del loro concepire. §. 90. Egli è perciò, che se una romana incinta viene interdetta del fuoco e dell’acqua, e che per conseguenza sia divenuta straniera al momento del parto, i più