Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/126

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introduzione 123

sio II, 84 di Valentiniano III, 4 di Marciano, 8 di Majorano, 2 di Severo, 3 di Antemio. È probabile che altre più ne esistessero, a noi sconosciute, alcune se ne trovarono nelle Raccolte di Leggi Ecclesiastiche; Giustiniano nel suo Codice ci somministra degli estratti di queste Novelle, ma è notevole che quelli estratti, lo sono di Novelle appartenenti tutte agli Imperatori di Oriente. Le Novelle sono divise in Titoli e Rubriche; nel Breviarium ne esiste una Collezione, ma ne abbiamo dei manoscritti genuini più completi. La migliore Edizione che di queste Novelle sia stata fatta, è quella dell’Haenel pel Corpus Juris. Civ. Antejust, che si pubblica a Bonn.

B) Fonti del Diritto nel VI Secolo.
Il Diritto Romano nelle Provincie sottoposte ai Barbari.

§. 177. I Barbari conquistando le Provincie Occidentali dell’Impero, non toglievano agli abitanti di quelle, la loro legislazione; non essendo intesi a fondersi coi vinti, non volevano uniformità di Leggi. I Re barbari fecero redigere delle Leggi pei loro seguaci (leges barbarorum), ma non obbligatorie per i popoli conquistati, ai quali era lasciato il Diritto Romano. Di quì ebbe origine quel singolare sistema di Diritto Personale, pel quale nel medesimo Stato vedevansi applicate più legislazioni a seconda della nazione, cui appartenevano i sudditi. Tuttavolta, alcuni di quei Re Barbari fecero redigere delle Leges Romanæ, cioè leggi compilate con elementi di Diritto Romano, per loro sudditi Romani. Alcune di questo compilazioni, che noi possediamo, meritano una speciale menzione, come l’Edictum Theodorici, la lex Romana Visigothorum, e la lex Romana Burgundionum.

1.° L’Edictum Theodorici, l’Editto di Teodorico non fu a vero dire, una legge destinata pei soli sudditi Romani; essa era destinata a reggere questi, ed insieme gli Ostrogoti; imperocchè Teodorico, che si considerava quasi come un rappresentante degli Imperatori (col consenso dei quali aveva invaso l’Italia, e dai quali era stato riconosciuto il suo acquisto) credè bene di fare una sola legge attinta alle fonti del Diritto Romano, ed obbligatoria e pei suoi seguaci, e per gli Italiani. Questo Editto,