Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/135

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132 introduzione


tenevano le più recenti variazioni, fatte nel Diritto per opera di alcune staccate Costituzioni di Giustiniano. Quindi l’Imperatore credè pecessario farne. una nuova edizione rivista, corretta ed aumentata (repetita prælectio). La cura ne fu affidata a Triboniano, ed a 4 collaboratori. Questa nuova edizione fu promulgata il 17 Novembre 534, fu chiarvata Codex Repetitæ Prælectionis, ed ebbe forza di Legge il 29 Decembre di quell’anno. Il Codice è diviso in 12 libri, ogni libro in titoli; ogni titolo racchiude più Costituzioni: queste, da Adriano fino a Costantino, sono per la maggior parte Rescritti; da Costantino a Giustiniano, sono Editti; ma anche quei rescritti hanno il carattere di legge generale. Tutte le Costituzioni sono disposte in ordine cronologico, e sono accompagnate dal nome dell’Imperatore. dal quale emanano, e dal nome della persona cui sono dirette. La data è in calce. La classazione delle materie è in generale quella delle Pandette, sebbepe nei suoi ultimi 3 libri il Codice contenga un maggior numero di argomenti. Fa meraviglia che nel compilarlo si dimenticassero di inserirvi alcune Costituzioni, l’esistenza delle quali ci è rivelata dalle Istituzioni.

§188. Dopo aver compiuto questi grandi lavori, l’Imperatore ordinò. che le tre Opere delle Istituzioni, Pandette, e Codice si considerassero come una opera sola, e come opera sua; e tutta insieme, la rivestì della sua imperiale sanzione. Tanto fidava nella diligenza e capacità delle persone cui aveva affidato cotali compilazioni, che Egli asserì, nelle medesime non esistere neppure una contradizione. Per impedire la possibilità di qualsivoglia alterazione nel loro disteso legale, vietò rigorosamente, che nel trascriverle, si facesse uso di abbreviature o di cifre. Come moltissimi legislatori, anche dei nostri tempi, si lusingò, che i suoi lavori dovessero porre argine ad un gran numero di controverse pratiche, e più a quelle teoriche; e per assicurare meglio ai medesimi questo resultato, ebbe ricorso al singolarissimo divieto, emesso in un modo rigoroso, che si scrivessero dei Commentarj sulle varie