Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/137

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134 introduzione


b) Che se nelle Istituzioni e nelle Pandette si trovino degli estratti dello stesso passo di un antico Giureconsulto, non uguali, talchè esista contradizione fra l’estratto che si legge in una di queste opere, e l’estratto che si legge nell’altra: si dovrà preferire quella Compilazione, che contiene l’estratto più esatto.

c) In caso di contradizione fra i passi di una stessa Compilazione come, verbigrazia se le Istituzioni in un luogo, contradicono alle Istituzioni stesse in luogo diverso: si dovrà osservare se in un luogo si tratti la questione ai termini del Gius antico, nell’altro del Gius nuovo; o se apparisca quale fra due disposizioni diverse fu preferita dai Compilatori, quale fu riferita soltanto, per indicare un opinione che essi non accettarono.

d) Non bastando queste norme, si dovrà preferire quella disposizione che i principj dell’analogia legale, e lo spirito della Legislazione Romana intiera, consigliano. Ma non aggiungeremo di più su quest’argomento, che appartiene all’Ermeneutica Legale, e non ad un Corso Elementare di Diritto Romano.

CAPITOLO V.

Vicende del Diritto Romano dopo Giustiniano

A) In Oriente.

§. 194. L’Edifizio Legislativo, opera dell’Imperatore Giustiniano appariva in Oriente, Romano troppo e nella forma e nella sostanza, e generalmente lo giudicavano come un lavoro fuori di tempo e di luogo. Ai popoli Orientali riusciva specialmente duro, che le leggi cui dovevano obbedire fossero scritte in lingua straniera. Di qui ebbero origine le parafrasi greche per l’uso, prima delle scuole, poi del foro.