Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/17

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14 introduzione

to il tempo del loro esercizio, non possono essere distrutti dalla applicazione di una nuova legge (Vedi Puchta Ist. tit. 1 §. XVIII.) É dunque da osservare all’epoca dell’acquisto del diritto, e non a quella dell’esercizio del medesimo.

§. 11. I fatti pendenti e non compiuti, che per non essere compiuti non hanno prodotto un diritto, possono per una legge mancare di quello effetto che se ne sperava; perchè un fatto incompiuto o pendente che dir si voglia, non è un factum praeteritum, e la legge regolandolo non agisce sul passato.

La legge adunque non può agire sul passato, poichè non è nel suo naturale potere; non sugli effetti del passato o sui diritti già nati, poichè è dannoso ed iniquo e contrario all’indole della legge togliere ad alcuno i diritti acquistati. Ma la legge può ordinare nuove formalità, stabilire nuove garanzie per i fatti e gli atti passati, purchè questi nuovi ordinamenti non abbiano azione sul passato, e sugli effetti del passato.

§. 12. La legge obbliga pel solo fatto della sua regolare esistenza, senza riguardo alla sua giustizia, o ingiustizia intrinseca. Non è necessario dimostrare la ragionevolezza della legge per esigerne l’adempimento; perchè la efficacia della legge positiva non deriva dalla ragione; ma dalla potestà del legislatore.

§. 13. La legge ha vigore, finchè non viene abolita. L’abolizione di una legge è un atto di potere, che può essere esercitato unicamente dal Legislatore. Affinchè una legge possa dirsi abolita, è necessario che resulti evidente ed indubitata la volontà del legislatore di abolirla; e cosiffatta volontà non può presumersi. Questa volontà del legislatore può apparire non tanto dalle parole, quanto dal fatto.

Apparisce dal fatto:

1. Per la promulgazione di una nuova legge incompatibile con quella anteriore. La legge posteriore deroga all’anteriore, Lex posterior derogat priori, se è con quella incompatibile, e fino al punto che è con quella incompatibile. La legge nuova speciale, deroga all’antica legge generale (In toto jure generi per speciem derogatur) ma solamente nel caso pel quale ha nuo-