Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/59

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56 introduzione


§. 85. b) Una magistratura, più delle altre prossima a quella dei Consoli, era la Pretura. La voce Praetor deriva da præ ire, ed indica il primo uffizio della Repubblica; e però questo nome prima si attribuiva ai Consoli, dei quali il Pretore poi fu collega e sostituto nella Città, nel Senato, e nelle Assemblee Popolari, quando i Consoli, erano al campo. Quello che nel primo periodo era il Custos urbis, in questo, sotto il titolo di Praetor Urbanus, lo fu il Pretore; il suo impero era minore di quello dei Consoli, ai quali prestava ossequio ed obbedienza. Allorquando la Plebe fu ammessa al Consolato, la Pretura fu riconosciuta qual Magistratura indipendente e separata dal Consolato, rivestita di competenze giudiciarie, e conseguibile soltanto dai Patrizj. Il Pretore Urbano non poteva giudicare se non che nelle liti insorte fra i cittadini Romani. Lo Straniero, lo dicemmo, per far valere i proprj Diritti in Roma, era astretto a nominarsi un Patrono fra i cittadini, che lo rappresentasse ed agisse per lui in giudizio. Ma aumentate le relazioni dei Romani con gli Stranieri, e molti di questi stabilitisi in Roma, siffatto sistema come incomodo troppo fu abbandonato, e nel 507. fu creato un Pretore per amministrare la Giustizia fra gli Stranieri, o fra Cittadini e Stranieri; Esso fu detto Prætor Peregrinus. Allora uno dei Pretori fu sempre Patrizio, l’altro Plebeo. Il Pretore Peregrino aveva la sua residenza in Roma, da dove partiva per fare un giro nelle Provincie, nelle quali la sua presenza era reclamata dal bisogno di decidere liti. Estese le conquiste del popolo Romano, fu di mestieri eleggere dei Pretori speciali per le Provincie; così due Pretori furono eletti per la Sicilia e la Sardegna, e due per la Spagna citeriore ed ulteriore. Il loro numero poi si accrebbe fino a dieci; ma il Pretore Urbano ebbe sempre supremazìa sugli altri; e tanto grande reputavasi l’importanza del suo ufficio, che non gli era lecito assentarsi da Roma per più di dieci giorni. Dopo l’anno del loro ufficio i Pretori passavano a governare le Provincie (pro prætore.)

§. 86 c) I Censori, eletti dalle Centurie nel seno del Senato, non si ingerivano se non che in affari di economia pub-