Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/71

Da Wikisource.
68 introduzione

fu l’origine delle imposizioni fondiarie. Esso consisteva od in una somma di danaro, od in una parte proporzionale dei frutti, ordinariamente la decima. Il suolo Provinciale dunque non era in diritto una vera proprietà privata; e perciò nessuno, e neppure i romani, poteva avere sul medesimo un dominium ex jure quiritium; non poteva essere acquistato e trasferito, secondo le regole del Gius Civile Romano; su di esso si aveva una possessio, una specie particolare di proprietà di diritto naturale (juris gentium), che non escludeva l’onere del pagamento di un imposta prediale. Oltre quest’imposta, i provinciali pagavano un testatico o tassa personale. La repubblica riscuoteva ancora delle somme, in correspettività dell’uso da essa conceduto delle pubbliche pasture, e dei terreni confiscati. Era cosa rara, che si abolissero le contribuzioni indirette trovate in vigore nel momento della conquista; anzi talvolta se ne creavano delle nuove, e delle straordinarie. Tutte queste entrate, per lo più non erano percette direttamente da Roma, ma da degli appaltatori (publicani); questi appalti furono scaturigine di grandi ricchezze pei cavalieri Romani, che costituitisi in società (Societas vectigalis) li esercitavano.

§. 112. Nelle Provincie occorrevano delle Città favorite per alcune esenzioni, e perciò privilegiate di fronte alle altre. I loro privilegj erano molto differenti; consistevano per alcune nel godimento dell’jus italicum; per altre nella recognizione della loro proprietà pubblica e privata, nel diritto di governarsi ad arbitrio proprio, senza subiezione immediata al Pretore Romano; per altre ancora, il privilegio risiedeva, oltre che nella libera amministrazione, nella esenzione dalle imposte ordinarie, e dall’onere degli acquartieramenti invernali per le milizie romane.

§. 113. Negli ultimi tempi della Repubblica furono fondate delle Colonie così latine, come romane, anche nelle Provincie, le quali ebbero una amministrazione comunale propria, ma non proprj magistrati che applicassero il Diritto. Per questo rispetto dipendevano dal rettore della Provincia, come avveniva p. e. nella Gallia Cisalpina, prima che fosse riunita all’Italia.