Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/76

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introduzione 73

I Romani chiamavano gli Editti viva vox juris civilis; e Papiniano scrisse, che il Diritto Pretorio fu introdotto per l’utilità di tutti i cittadini, perchè soccorresse, supplisse, e perfino correggesse il Diritto Civile, Jus prætorium (prætores introduxerunt) ajuvandi, vel supplendi, vel corrigendi juris civilis gratia, propter utilitatem publicam fr. 7. dig. De just e Jure I, 1. Ed in vero, ora il Pretore protesse dei Diritti riconosciuti, ma non garantiti dalla legge (adiuvandi gratia), ora applicò disposizioni esistenti a casi non preveduti, colmando così delle lacune legislative (supplendi gratia), e talvolta ancora andò contro il disposto della legge (corrigendi juris civilis gratia) Fra meraviglia a prima giunta, che un Magistrato incaricato di applicare la legge, ardisse di modificarla e ancora di violarla, e che le sue Ordinanze avessero autorità uguale a quella della legge stessa. Ma la meraviglia cessa quando si riflette, che i Pretori, come tutti i Magistrati Romani, godevano di tale potere nel l’esercizio delle loro funzioni, che non aveva altri limiti se non se nella loro responsabilità. Qualora il Pretore con le sue innovazioni avesse contradetto all’indirizzo della pubblica opinione, al termine del suo ufficio sarebbe stato accusato; ma se egli invece a quella pubblica opinione aveva satisfatto, non correva rischio di essere censurato; i suoi successori adottavano allora le innovazioni sue, e l’abitudine di rispettarle ingenerava il convincimento, che fossero obbligatorie quanto la legge. Prætor jus facere non potest, il Pretore non poteva far leggi vere e proprie, ma i principj che egli emetteva avevano efficacia per la protezione che accordava ai medesimi (tuitio prætoris). Egli non creava dunque un jus civile, ma il gius da lui introdotto, e che fu detto jus honorarium, jus prætorium, (honorarium da honores, magistrature; prætorium, perchè derivante dal pretore) in fatto ne aveva la stessa efficacia; e così il Pretore adattava le istituzioni antiche ai bisogni nuovi, o le modificava coi principj dell’equità, sostenuto sempre dal sentimento giuridico popolare. I mezzi dei quali si valsero i Pretori per supplire, sussidiare o modificare il Diritto Civile furono diversi: introdussero azioni nuove, crearono delle ec-