Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/84

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introduzione 81


§. 126. Malgrado gli estesi poteri conceduti agli Imperatori, per qualche tempo ancora il governo non si potè dire monarchico assoluto, nè fu ereditario. Lo Stato fu lungamente diviso fra il Principe da una parte, ed il Senato ed il popolo dall’altra. Ma il principe era anche il primo Magistrato del popolo, ed il Senato non aveva nessun potere sul Principe. Ciò non pertanto, vi erano Magistrati dipendenti dal Principe, e Magistrati del popolo Romano. Si distingueva l’erario del popolo (ærarium Populi) dalla cassa del Principe (fiscus Cæsaris). L’imperatore negli ultimi tempi non fu sempre solo sul trono, ma ebbe uno o più colleghi, coi quali divise l’amministrazione. Talvolta l’Imperatore si designava un Successore adottandolo, o affidandogli parte delle proprie attribuzioni, dopo avergli fatto conferire la Potestà Tribunizia. In difetto di un successore così designato, lo eleggeva il Senato; ma i pretoriani e le legioni, ben presto si arrogarono la facoltà di nominarlo. Tuttavia la investitura dei Poteri si dava sempre dal Senato, e per legge apparentemente emanata da lui, nella quale l’acclamazione dell’eletto, fatta dal popolo in Campo Marzio, teneva il luogo di votazione.

§. 127. Il potere legislativo del popolo in questo periodo va ogni dì più diminuendo. I Comizj vengono di quando in quando convocati, perchè votino sulle proposizioni del Senato o dell’Imperatore, alle quali prestano un semplice assenso per formalità; non è più necessario che i cittadini vi intervengano di persona, possono mandare una scheda scritta e suggellata, contenente il loro voto. Il Senato, dopo Ottavio, nomina alle Magistrature sulla proposizione del Principe; e le elezioni vengono annunziate ai Comizj, per la formalità della conferma, Ottavio desideroso di conservare lustro e decoro, almeno apparenti, al Senato, seguitò a consultarlo nelle pubbliche bisogne; volle che dinanzi al medesimo comparissero le ambascerie straniere; che di nome avesse la direzione dell’erario. Gli conferì competenze giuridiciarie in affari criminali, e specialmente nei delitti contro lo Stato o la persona dell’Imperatore, nei delitti di concussionne, ed in quelli capitali dei Senatori, delle mogli loro, dei loro