Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/94

Da Wikisource.

introduzione 91

al Senato con una oratio; era pubblicato nelle Provincie dai luogotenenti imperiali, e conteneva l’espressa menzione della sua forza obbligatoria per tutti.

b) I Decreti (Decreta) erano le Sentenze interlocutorie o definitive, proferite dall’Imperatore nello esercizio della sua autorità giudiciaria. È da ritenere, che in questo periodo siffatti Decreti avessero forza di legge, non solamente nel singolo caso deciso, ma in tutti gli analoghi (cost. 12. Cod. De Legibus I, 14).

c) I Rescritti, (Rescripta) erano risposte per iscritto. Gli Imperatori, venivano spesso interrogati e consultati sopra punti dubbiosi di diritto; la risposta imperiale era scritta, ora in margine della domanda (adnotatio), ora in calce (subscripto), ora con una lettera separata (epistola), ora con un atto solenne (sanctio pragmatica) in replica a questioni di Diritto pubblico interessanti delle Corporazioni. Rescrivendo in questa guisa alle consultazioni delle autorità (epistola), o dei privati (adnotatio, subscriptio), gli Imperatori erano juris conditores, ed esercitavano quasi l’ufficio dei giureconsulti. Cotali risposte avevano autorità molto maggiore dei responsa prudentum, imperocchè oltre all’avere forza di legge nel caso che le aveva motivate, potevano essere invocate ed applicate in casi analoghi, quando non fosse stata evidente la volontà del Principe che valessero pel solo caso deciso.

d) I Mandati (Mandata) erano istruzioni, che il Principe indirizzava ai suoi impiegati, come regola di condotta. Questi Mandati suolevansi fare specialmente per i Legati e Luogotenenti del Principe, nelle Provincie imperiali. Contenevano dei principj di Diritto, cui il Legato doveva conformarsi. I Mandati erano obbligatorj soltanto nelle Provincie, per le quali erano stati fatti. Avevano certe somiglianze fra loro, e talora il contenuto di un Mandato, veniva trasfuso in un altro. Comunemente si riferivano al Diritto Criminale ed alla Polizìa; pochi e di rado al Diritto Civile. E questa, unita all’altra, che i Mandati riguardavano speciali Provincie non tutto lo Stato, sono le ragioni per le quali Gajo e Ulpiano non annoverano i Mandati, fra le diverse specie