Pagina:Istituzioni di diritto romano II.djvu/6

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LIBRO SECONDO DELLE COSE E DEI DIRITTI PATRIMONIALI SEZIONE II. ÀDei Diritti M*atrimoniaii TITOLO *11. DEI DIRITTI PATRIMONIALI EMERGENTI DA UN RAPPORTO OBBLIGATORIO ( OBLIGATIONES) §. 226. Fra i Diritti Patrimoniali, oltre i Reali, vengono quelli emergenti da un Rapporto Obbligatorio, diritti che i Romani chiamano Obligationes, ed i Moderni Scrittori: Diritti di Obbligazione. Questi Diritti non hanno per objetto, come i Diritti Patrimoniali Reali, una cosa corporale: il loro objetto è un fatto, un servigio utile e riducibile a valore pecuniario, e che per conseguenza fa parte dei beni, del patrimonio, ea enim in obligatione consistere, quce pecunia lui, prcBstarique possunt ( fr. 9. %. % Dig. de Statulib. XL, 7 ). Quel fatto può talora consistere nel procurare una cosa corporale; e quel fatto trova sempre il suo equivalente in una cosa corporale, nel danaro cioè, che ne è misura e rappresentazione; è per questo che alcuni scrittori antichi chiamarono i Diritti Patrimoniali emergenti da un rapporto obbligatorio: Jura ad rem; ma in realtà, una cosa corporale non è direttamente il loro objetto: ossia essi non investono direttamente lo cosa, sibbene un fatto, un servizio utile; «obligationum substantia, non in eo consistit ut aliquod