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524 illustri italiani

sono tampoco conoscersi indipendentemente dalle relazioni sociali cogli altri uomini, che sole li rendono attivi? Tolti i sentimenti, tolto il bisogno insito della convivenza, non restano che le passioni, come nell’uomo-lupo di Hobbes. Il Romagnosi precipita dunque nel sistema de’ sensisti, pur volendo cansarlo; e il diritto di punire deduce dai sentimenti degli uomini isolati nel lor fortuito incontrarsi: mentre la nozione non può derivarne che dalla ragione. Se anche da questa insociabilità, gli uomini, eguali per origine, per costituzione fisica, per identità d’attributi e di fini essenziali e naturali, passino a una società fra eguali, tale eguaglianza di fatti non potrebbe mai costituire l’eguaglianza dei diritti, derivata dalle leggi della ragione, e non alterabile o distruttibile come i fatti. Fra eguali non vi può essere che lotta: punir non può che un superiore. Chi ne investì la società? quello che le diede la giustizia. Giustizia che non punisca è vana; dunque il punire è sanzione necessaria; lo fa Dio; e le società devono avvicinarsi a quel modello.

Chi ammette la società d’istituzione divina, deve ammettere le condizioni essenziali di essa. Ma il Romagnosi, assorbendo l’individuo nella socialità, mostrava i difetti del vecchio edifizio, non ergevane un nuovo. Riponendo la scienza nel trovare la controspinta alla spinta criminosa, proclamava la coazione psicologica, prima e contemporaneamente alla scuola tedesca1. Ma col trarre il diritto di punire dalla difesa indiretta e dal prevenire nuovi misfatti, tolse il vero carattere alla pena, riducendola a una mera prevenzione di atti futuri2, esclusa ogni idea d’espiazione o di solidarietà so-

  1. Non prima di Alberto De Simoni: della cui opera Sui delitti di mero affetto il Romagnosi scrisse una critica.
  2. «Il diritto penale compete alla società unicamente in forza dei rapporti dell’avvenire». § 241.
    «Parmi dimostrato, il diritto penale non essere altra cosa fuorchè il diritto di difesa, modificato dalle circostanze sociali, ossia una specie del diritto generico di difesa». § 332.
    Nel capo XIX fortunatamente si contraddice, ammettendo che il prevenire può esser lo scopo, ma non la causa del diritto penale; che si previene collo stabilire una sanzione, cioè col retribuire male per male; «col parlar alla mente, onde agire sulla volontà, in modo che la forza repellente della pena temuta vinca la forza impellente del delitto immaginato». § 338.
    E più esplicitamente al § 982: «Come havvi una sanzione penale, havvi pure una sanzione remuneratoria. Tanto i mali quanto i beni hanno una forza morale, valevole a provocare certi atti, ad impedirne certi altri».