Pagina:Italiani illustri ritratti da Cesare Cantù Vol.1.djvu/614

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misericordia con tutti, non lasciasi turbare da ingiuria veruna, si duole de’ patimenti altrui come de’ suoi proprj, non comporta che il debole sia oppresso, e allo sventurato soccorre, tal possiamo dire sia stato il Romagnosi. Certe postume declamazioni di amici e di nemici l’han fatto passare per un empio, dimenticando che la religione è un’eccelsa piramide, la cui cima si asconde fra le nubi, ma ai pensatori è concesso esplorarne la base e misurar le proporzioni. Altri il foggiarono da martire dell’inquisizione ecclesiastica. Chiariamo i fatti. Qualche zelante denunziò la sua Genesi del diritto penale alla Congregazione dell’Indice, che, come ogni altro tribunale, accetta le accuse e le pondera. È suo canone, spiegato massimamente dal breve 15 luglio 1751 di Benedetto XIV, che, qualvolta si tratti di autore cattolico e in buona fama, gli si usino tutti i riguardi, e vengangli comunicate le imputazioni e sentite le discolpe. Per mezzo di monsignor Opizzoni, arciprete del Duomo, nel novembre 1827 furono dunque additati al Romagnosi varj passi dell’opera sua; ed egli, grato ai generosi riguardi co’ quali veniva onorato dalla Sacra Congregazione, si sentì in dovere di corrispondervi con la dovuta venerazione e lealtà, ed espose le giustificazioni, o spiegazioni che vogliano dirsi, assicurando quel consesso della profonda sua venerazione1. Il qual

  1. Le opinioni sue intorno alle relazioni fra la Chiesa e lo Stato espresse nella Scienza della Costituzione.
    — L’unità della religione è sempre un gran bene per uno Stato. Ma essa non è veramente un bene, se non quando la religione stessa serve o servir può al bene dello Stato colla sanzione da lei prestata alla morale pubblica e privata, e colla associazione del ministero religioso col ministero politico. Dico l’associazione, e non dico la soggezione. So quanto importi ai popoli l’aver un estremo appoggio contro il dispotismo illimitato: e io considero la religione come il vero palladio della vita civile.
    «Quando le cose siano costituite in modo, che una religione sia, e quanto alla sua dottrina e quanto al suo ministero, veramente sociale, io son d’avviso che un ordinator d’uno Stato, trovando il suo popolo imbevuto di una credenza sola, debba esser sollecito a conservare e proteggere quest’unità, pensando che qualunque alterazione sarebbe politicamente nociva.
    «Quando parlo della conservazione e della protezione non voglio autorizzare nè la coazione nè l’intolleranza; ma soltanto raccomando la tutela politica dell’unità. Io escludo quindi la predicazione e il formale proselitismo d’una nuova setta. Escludo il pubblico esercizio d’una diversa setta di stranieri domiciliati, rispettando in essi la libertà delle loro credenze, e ammettendoli a partecipare di tutti i diritti civili e politici.
    «In breve io difendo l’unità della religione dominante di fatto, come una mia proprietà preziosa, senza offendere o invadere la proprietà altrui.