Pagina:Jessie White La miseria di Napoli.djvu/248

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234 parte quarta.


2° Pagamento per parte dei parenti;

3° Sussidii o prestiti del Parlamento alle Commissioni locali;

4° Tasse pei poveri;

5° Il così detto Fondo scolastico di ogni Parrocchia.

E quando questi fondi reputansi insufficienti, le Autorità possono aggiungere una tassa locale. Questa facoltà d’imporre spetta nei Boroughs ai Consiglieri municipali; nelle Parrocchie ai Guardiani dei poveri. Gl’Ispettori governativi hanno facoltà di praticare ispezioni in tutte le scuole e di farne rapporto al Ministero, che provvede immantinente.

A prima giunta questa legge pareva un grande progresso, ma, scrutatala, il guadagnato si residua a poca cosa.

Il Clero formerà sempre parte, e gran parte, delle Commissioni, e troverà sempre più degni di aiuto quei bimbi che frequentano la scuola domenicale e l’istruzione religiosa; e persuaderà sempre i parenti essere migliore una scuola religiosa gratuita di una scuola atea, ove bisogna pagare!

È bene rendere l’istruzione obbligatoria! Le Scuole industriali sono un vero acquisto al paese.

Ma perchè non abolire quell’intricato sistema di provvedere il denaro per l’educazione?

Una tassa locale, la quale non toccasse coloro che possiedono una rendita minore di una data somma, e un sussidio annuo del Parlamento, basteranno per rendere l’istruzione gratuita per i poveri e per obbligare gli agiati a pagare per tutti.