Pagina:La Donna e i suoi rapporti sociali.djvu/213

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posto dei beni in comunione, o col proprio censo, o col proprio personale lavoro, o col lento e penoso risparmio, deve pur sempre stendere al marito la mano per averne in tutto od in parte ciò che vuole ogni equità le sia dovuto, fortunata ancora se una cattiva amministrazione del marito, od i debiti da lui incorsi, od i suoi vizii e disordini non l’hanno spogliata di tutto, vedrassi chiaramente quanto un simile regime sconvenga alla donna.

Nel popolo, i cui matrimonii si fanno senza contratto generalmente, non è raro vedere un marito beone, brutale, o giuocatore, sciupare in assidue gozzoviglie il più che modesto mobiliare raccolto della misera consorte, colle lunghe notti vegliate nel lavoro, o con indicibili economie, che spesso le costarono la salute.

Bisogna perciò persuadere le donne del popolo a fare un contratto nuziale, ed a voi tocca, signore mie, ad accorrere in soccorso della loro improvvida ignoranza, in nome di quel vincolo solidale che unir deve la donna di tutti i ranghi sociali, poiché tutte sono egualmente oppresse dalle istituzioni; e passiamo ora a vedere come la legge tratta la donna nel contratto.

Un secondo regime matrimoniale è il regime dotale. I beni dotali debbono esplicitamente dichiararsi tali; tutti gli altri sono detti parafernali o estradotali.

I beni dotali sono inalienabili in regola generale. Il marito solo li amministra; i frutti sono destinati a concorrere al peso delle spese domestiche.

La moglie può ricevere annualmente sopra sua semplice quietanza una parte delle rendite di essa dote, dietro esplicita convenzione nel contratto di nozze.

Un terzo regime è la separazione dei beni. In