Pagina:La cavalleria italiana e le sue riforme.djvu/60

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Intanto una divisa unica, non dirò definitiva, perchè il progresso a poco a poco deve portare utili modificazioni, ma che almeno abbia regno non tanto effimero, è ancora un desiderio quantunque l’erario potesse averne economia, e l’uffiziale più che ogni altro ne profittasse; perchè è chiaro che l’acquisto dei cavalli, il cambiamento d’arma e di tenuta equivalgono alla soppressione dello stipendio per qualche anno.

La nostra tenuta potrà a taluno apparir brillante, e forse anche tale da dar bello aspetto a chi la porta; ma niuno verrà a dirmi che sia comoda in guerra; che non offenda la logica e il buon senso, e che in sommo grado non manifesti i vizi che ho indicato in principio, e che ora imprendo a dimostrare.

La tunica ha foggia tedesca ma peggiorata; strozza alla gola, stringe il petto e lo riscalda; l’aria che si trova rinchiusa tra essa e il torace, non potendo rinnovarsi, acquista una temperatura anormale; impedisce l’evaporazione; provoca il sudore. — Stretta a vita dalla cintura di cuoio, tira al braccio; ne impedisce il libero moto nelle ruotazioni della lancia o nelle alte parate della sciabola, e facilmente si straccia sotto le ascelle. — I cordami1 aggiunti al petto degli Ussari e delle Guide, non so se per dar più risalto, o per seguire costumanza straniera, nulla tolgono ai difetti; molto aggiungono alla spesa: — la cintura posta al disotto è la sola cosa utile che vi si vegga.

La giubba ha ad un dipresso gli stessi inconvenienti della tunica ed aggiunge ingombro all’affardellamento2. — Nell’ultima guerra, pochi giorni prima delle ostilità, venne ordine di rimandarle al deposito, insieme alle pesanti gualdrappe e alle maniche del pastrano che furon fatte scucire, per dimi-

  1. Gli alamari.
  2. «L’involto fatto colla giubba e pantaloni di tela arrotolati ambedue.... si ripongono per la loro giusta metà sul pomo della sella ove verranno stretti dalle correggie ivi esistenti.» Regolamento per l’esercizio ed evoluzioni della cavalleria. Vol. 2°, art. 3. pag. 50.