Pagina:La crisi dell infanzia e la delinquenza dei minorenni.djvu/59

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stabilisce che la libertà sorvegliata e il ricovero in un riformatorio, non siano vincolati a un limite di tempo fisso, ma abbiano carattere indeterminato sino agli anni 21 compiuti, siano cioè revocabili secondo che il Magistrato riconosca o meno che il minorenne siasi emendato.

La terza disposizione, infine, è quella che tende a limitare la pubblicità del giudizio, sia coll’imporre che questo abbia luogo a porte chiuse, sia col vietare la pubblicazione mediante la stampa degli atti dell’istruzione e del dibattimento e dei provvedimenti del Magistrato.

Si vuol così tutelare la fama del minorenne e impedire una nefasta suggestione sugli altri fanciulli. Ma varranno queste disposizioni a modificare davvero le consuetudini dei nostri giornali?

In alcuni Stati americani, per accordi intervenuti coi direttori dei periodici, la stampa non pubblica mai alcuna notizia relativa ai processi dei minorenni.

Noi non chiediamo questo silenzio assoluto, latinamente impossibile. Noi chiediamo che, almeno in parte, si voglia e si sappia imitare l’America.