Pagina:La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano.djvu/30

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il divieto alla ricerca della paternità. I motivi che l’onorevole ministro adduce ad appoggiare questo divieto non ci sembrano tali da raggiungere veramente il loro scopo. I casi nei quali l’indagine è permessa non è precisamente una ricerca della paternità, come la relazione sembra opinare, ma bensì una inquisizione intesa a perseguire un delitto. Il ratto e lo stupro violento cadono sotto la categoria dei reati contro le persone, per cui la legge non fa qui che tutelare le persone, indipendentemente dal loro stato civile.

La difficoltà di constatare la paternità non è ragion sufficiente per vietarne la ricerca. Chè ne sarebbe del civile consorzio, se le difficoltà di constatare un delitto ne arrestassero la ricerca e ne assicurassero per legge la impunità? — Se è possibile che un uomo onesto, venga esposto ad ingiusto e calunnioso sospetto, è anche assai possibile che un uomo depravato all’ombra d’un codice manutengolo, abbandoni alla fame una famiglia da lui creata, declinando snaturatamente la responsabilità, che ogni ragione ed ogni legge assegnano ad ognuno, pel fatto suo. Si proceda pure con ogni cautela, non si ammetta la ricerca della paternità senza un principio di prova in iscritto, si esigano pure quante prove e documenti si vogliono a non esporre leggermente riputazioni stabilite ed

    ammesse, fuorchè nei casi di ratto o di stupro violento quando il tempo di essi corrisponda a quello del concepimento.