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Art. 14. — Il Senato regola per via di Senato-consulti tutto ciò che non è stato preveduto dal presente Statuto, e che può essere stimato necessario alla sua attuazione, e specialmente la elezione de’ Deputati al Corpo legislativo, l’esercizio della stampa, la responsabilità ministeriale, le guarentigie personali dei membri del Corpo legislativo e del Senato medesimo. Spiega e dichiara allo stesso modo il senso degli articoli del presente Statuto, che potessero dar luogo ad interpretazione.

Art. 15. — I Senato-consulti saranno sottopposti all’approvazione sovrana. Il Re approvandoli li promulga in Suo nome.

Art. 16. — Il Senato può annullare tutti gli atti, che o dal Governo, o dal Corpo legislativo o dai particolari gli saranno denunziati come lesivi alle leggi organiche e fondamentali del Regno. Il diritto di petizione si esercita solamente presso il Senato. Niuna petizione può essere presentata al Corpo legislativo. Un Consigliere di Stato, nominato dal Re, riferirà al Senato sulle posizioni che il Senato avrà rimesso allo esame dei Ministri.

Art. 17. — I Ministri non possono essere messi in stato di accusa se non che dal Senato, il quale con Senato-consulto approvato dal Re stabilirà le norme e la competenza per giudizi di tal fatta.

Art. 18. Il Senato può con rapporto indirizzato al Re presentare le basi dei progetti di legge, che giudicherà di un grande interesse nazionale.

Art. 19. — Il Senato può proporre delle modifiche al presente Statuto, che con l’approvazione del Re potranno essere presentate alla discussione e deliberazione del Corpo legislativo.

Art. 20. — In caso di scioglimento del Corpo legislativo, e fino alla nuova convocazione, il Senato provvede sulle proposte del Governo, a tutto ciò che può occorrere all’andamento del Governo medesimo.


Cap. III.

Del Corpo legislativo.


Art. 21. — Il Corpo legislativo è composto di Deputati eletti dai collegi elettorali di ciascun distretto del Regno, nelle forme e modi che saranno determinati con un decreto del Senato approvato dal Re. Per la convocazione del primo Corpo legislativo un decreto del Re stabilirà provvisoriamente le norme delle elezioni.

Art. 22. — Il numero dei Deputati sarà calcolato alla ragione di due per ogni distretto amministrativo del Regno, salvo le eccezioni,