Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/104

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in quella assemblea fu approvato, che le spese di questa custodia cadano per alcuni giorni sulla Vicinia: che in questo frattempo i Consoli stessi abbiano a scegliere i custodi, poi, perchè non succedano ingiustizie ed indebiti aggravii ove abbia a continuare un tale stato di cose, si stabilisce un sistema, che sarà recato più sotto, secondo il quale il turno di queste guardie abbia ad essere equamente ripartito. In questo caso però, il carico cadendo indistintamente su tutti i Vicini, si trovò giusto che essi non avessero a percepire alcun salario1. Tolto questo caso, che, anche pei provvedimenti presi, si comprende essere stato affatto eccezionale, la Vicinia dovea per proprio conto aver cura della propria sicurezza; quindi ancora per quella di S. Pancrazio nel 1300 trovo dati sol. 20 (l. 29,18) Venture de Venturis pro labore ad citandum illos qui debebant custodire de nocte in ipsa Vicinancia; nello stesso anno altri sol. 20 Venturino de Venturis pro eius remuneratione ad citandum Vicinos omni die quo debent facere custodiam in nocte; nel 1301 denari 30 (l. 3,65) pro custodia noctis die 11 Junii; nel 1303 den. 12 (l. 1,46) in candelis et vino illis qui custodierunt Vicinanciam die dominico 18 augusti2. E si teneva un esatto ruolo di quelli, che dovevano far guardia nelle Vicinie, onde nei conti del 1318 si trovano registrati den. 8 in uno quaterno occasione scribendi superius taliam Vicinorum qui debent custodire Viciniam3. Così ancora nei conti del

  1. Acta a. l. c.
  2. Acta in Mazzoleni lib. A.
  3. Acta Vicin. S. Pancrat., ms. in Bibl. dalla raccolta Tiraboschi. Sono due quaderni, che comprendono il solo primo semestre del 1318. V. la Prefazione.