Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/120

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in possesso il Comune, e in base ai quali ad ogni singola Vicinia veniva assegnata la sua quota, non importava, in quanto quella operazione non aveva per iscopo che un equo riparto tra i Vicini di una somma, che in quel momento ineluttabilmente doveasi pagare; solo la revisione generale del Catasto avrebbe permesso di conoscere se quella somma superava o stava al di sotto dei limiti di quella generale proporzionalità, che volevasi o speravasi mantenere con questi estimi.

Gli Atti della Vicinia di S. Pancrazio ci forniscono una preziosissima prova di tutta questa procedura. Imperocchè nel 1296 essendosi imposto il fodro di un denaro (l. 0,12) per lira di capitale sulle lire 12894 (l. 376285,60) nelle quali era estimata la Vicinia, con ordine ai Consoli, sotto la comminatoria di una pena, di far ripartire entro un tempo definito la imposta tra i Vicini, e questi contemporaneamente essendo stati colpiti da una multa di 100 lire imp. per la uccisione di un Zambono di Lanfranco Barbiere, passò la parte, che si eleggessero quattro sapienti, i quali alla loro volta eleggessero nove taliatores, che insieme al fodro avessero a ripartire anche la delta condanna. Item placuit omnibus quod suprascripti novem taliatores imponant et talient inter ipsos Vicinos ipsius Vicin, ad quantitatem sufficientem ad solvendum suprascriptum fodrum Comunis Pergami et suprascriptum debitum factum sive fiendum occasione suprascripte condempnacionis infrascripto modo videlicet: quod ipsi novem taliatores sic eligendi per ipsos quatuor sapientes Vicin. predicte debeant facere extimacionem in tribus binis et per tres binas de bo-