Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/162

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che pure erano permessi, quali il ludus schachi, bastonzelli et paletti1. Ed altri obblighi addossava il Comune ai Consoli delle Vicinie. Così essi dovevano subito denunciare i contravventori se in un funerale si portavano più di quattro croci2; avevano uguale obbligo se nella città o nei dintorni, fino a due miglia, si fossero abbruciate feci per farne polvere3. Solo nella Piazza del Comune doveasi tenere il Mercato delle biade e dei legumi; e quindi i Consoli delle Vicinie erano soggetti ad una pena se avessero permesso, che si fosse aperto un mercato in altro luogo, da quello stabilito dal Comune4; ed anche questa disposizione ebbe vigore sinchè durò il Veneto dominio5.

Le condizioni topografiche della città, così dispersa in tanti centri, aveano avuto, a non dubitarne, una non piccola influenza nel far addossare questi numerosi oneri alle Vicinie, poichè si vede che le autorità del Comune, forse non in tutto a torto, temevano di non poter estendere la loro sorveglianza su ogni punto della disgregata città; per il che a noi venuti dopo si presentano tante analogie fra gli oneri imposti a queste Vicinanze e quelli accollati ai Comuni del contado, in quanto e nelle une e negli altri poteva essere quasi ugualmente sentita la necessità di avere in luogo una rappresentanza, che

  1. Stat. 1331 a. l. c. Cfr. Stat. 1493, a. l. c.
  2. Stat. 1331 7 § 5; Stat. 1333 fol. 52 r.
  3. Stat. 1331 7 § 12; cfr. Stat. Novar. § 145 e Stat. Brix. 1313, 2 § 108. Stat. 1493, 7 c. 195 p. 245.
  4. Stat. 1331, 7 S 51; cfr. Capitul. Karoli M. 52 in Padelletti p. 347.
  5. Stat. 1493, 7 c. 1 p. 207.