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Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/88

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La convocazione dell’assemblea de’ Vicini per dare quella sicurtà non sarebbe stata in effetto che una mera formalità, in quanto che strettamente la esigeva lo Statuto generale del Comune, nè i Consoli, come tali, potevano sfuggirvi; la espressione degli Atti nei loro verbali: et ipsi Consules non velint facere ipsam satisdationem sine parabola vicinorum de Vicinancia[1] dimostra che il consenso non era assolutamente necessario, ma che dipendeva dalla volontà dei Consoli il richiederlo; questi però lo richiedevano sempre in quanto che, nel mentre veniva loro accordato, erano tenuti anche indenni da ogni aggravio e da ogni spesa per espressa deliberazione dei loro rappresentati. Va senza dire, che le spese degli atti di sicurtà cadevano sulla Vicinia, e che quindi figurano per le prime in ogni conto annuale[2].

Negli Statuti compilati durante la dominazione Viscontea e la Veneta non sono più i Consoli, che devono prestare questa generale malleveria, ma in principio di ogni anno in ciascuna Vicinanza o Comune del contado si doveano eleggere uno o più Sindaci, che avessero facoltà di obbligare anche con giuramento i proprii beni e quelli dei loro vicini alla esatta osservanza dei mandati del Governo, del Podestà e del Comune di Bergamo. Almeno due terzi de' Vicini, maggiori di diciotto anni, doveano concorrere alla elezione di quei Sindaci[3].

Sebbene brevemente, nullameno debbo accennare alla importanza politica che per un momento ebbero

  1. Per esemp. Acta I qu. 3.
  2. Acta cit. passim.
  3. Stat. 1353, 1 § 73; Stat. 1453, 10 § 48; Stat. 1493, 10 cc. 17, 18 p. 373 seg.