Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/90

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Che se era prescritto, che quella Vicinia, la quale avesse fatto adesione alla Società del Popolo, dovesse avere due de’ suoi membri Della Credenza o Consiglio Generale del Comune, non so d’altra parte se in questo lo Statuto abbia avuto la sua piena esecuzione; certo però è degno di nota, che i Consoli delle nostre Vicinie raffermarono col loro giuramento la pace del 1251 fra Brescia e Bergamo e insieme si obbligarono di farla giurare entro tre giorni ai loro Vicini1; il che dimostra, che in luogo della generale concione del Comune, che via via più raramente veniva convocata, ed alla quale anche in questo periodo di decadenza sembra dovrebbe essere spettato il dare solennemente la sua sanzione a quel trattato di pace2, si trassero in campo i Consoli de’ Vicinati, e si tenne che il loro giuramento e quello dei loro Vicini avrebbero conferito una uguale autorità a quell’atto. Trovo poi inoltre in uno Statuto del 1253, che, trattandosi della difesa delle frontiere, i Consoli delle Vicinie e dei Paratici doveano essi pure intervenire nel Consiglio generale di Credenza, prendervi parte alle deliberazioni e concorrere col loro voto a confermarle3. Dopo d’allora non trovo più traccia della parte presa nei Consigli del Comune dalle Vicinie, ossia dai loro rappresentanti; questi rientrarono nella modesta cerchia delle loro attribuzioni, dalla quale erano per breve ora usciti, ed attesero a rispondere, come potevano, agli oneri che a larga mano il Comune andava continuamente gravando su di essi e sui loro Vicini.

  1. Lib. Pot. Brix. fol. 322 v.
  2. Cfr. Pertile II, 2, 115 seg.
  3. H. P. M. XVI, 2, 2066.