Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/94

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di siffatta istituzione, sorta affatto spontaneamente1, e che gettava le sue radici ben lontano nei tempi2. Il Comune la volse a suo profitto, reputando che in tal modo tutti sarebbero stati interessati a scoprire i rei, se rendeva coattivo, ciò che dapprima non era che volontario, se dava l’aspetto di una pena per una colpevole inerzia o vergognosa pusillanimità a ciò che prima non era che un doveroso risarcimento. Da questo campo di idee è lecito supporre che il nostro Comune sia stato solo più tardi condotto ad aggravare di una eguale responsabilità i Comuni del contado ed i Vicinati cittadini per gli omicidii avvenuti entro i loro confini, perchè nella IX Collazione dello Statuto vecchio, dove a buon diritto dovremmo trovarne qualche cenno, non ve ne ha traccia alcuna3. Forse la cosa si trovava già regolata nello Statuto del 1263, andato perduto, perchè sulla fine del secolo decimoterzo troviamo già applicata questa severa misura, come vedremo tosto, alla Vicinia di S. Pancrazio, ed è assai verisimile che da quello si debbano ripetere le relative disposizioni, che si trovano nello Statuto del 1331 e che, salve alcune modificazioni, compaiono in tutti i posteriori4.

Ommettendo, perchè troppo in lungo mi trascinerebbero, tutte le circostanze, minutamente enumerate in quegli Statuti, che potevano mitigare od anche annullare quella responsabilità, noto soltanto che era

  1. Stat. 1248, 9 §§ 26, 27 col. 1940
  2. Capit. Karoli M. 15 in Padelletti p. 333.
  3. Ciò risulta evidente confrontando Stat. 1248, 9 § 49 col. 1952 con Stat. 1331, 9 § 32.
  4. Stat. 1331, 9 § 19; Stat. 1453, 9 §§ 58, 59; Stat. 1493 cc. 148, 149 p. 329 seg. e 477; cfr. Stat. 1333 fol. 46 v.