Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/97

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la Vicinia aveva capitali proprii, che fossero disponibili in breve lasso di tempo, ad essi poneva mano; in caso contrario divideva tra i Vicini l’importo della condanna, dalla seconda metà del secolo decimoterzo, sulla base dell’estimo. Questo secondo sistema era prescritto anche dagli Statuti, quando le Vicinie non aveano più patrimonio proprio1 in luogo dell’antecedente ed affatto irrazionale della distribuzione per fuochi. Gli esempi non mancano nei conti della Vicinia di S. Pancrazio. Nel 1290, per soddisfare al pagamento della condanna in cui essa era incorsa per la uccisione di Zigalla da Pontirolo deliberò all’unanimità quod ipsa condemnatio solvatur de denariis brevis illius quos d. Castellinus tenet ab ipsa Vicinantia, e che i Consoli debeant pregare ipsum d. Castelinum quod amore ipsius Vicinantie debeat solvere ipsos denarios ipsius Vicin.2 Nel 1296 pure per soddisfare alla condanna subìta per la morte di Zambono, la Vicinanza decise di assumere a mutuo lire 125 imp. (l. 3647,80) e di scegliere alcuni tra i migliori e più abbienti del Vicinato, che ne stessero mallevadori. Che nel frattempo, essendo stato imposto un fodro dal Comune, si eleggano nove talliatores, che procedano alla stima dei beni della Vicinia e in base alle risultanze ottenute debeat dividi suprascriptum fodrum Comunis et suprascriptam condempnacionem

  1. Stat. 1453, 9 § 58. Ed anche nello Statuto del 1333 vi ha (fol. 46 v.); et debeat ipsa condemnatio compartiri inter vicinos diete Vicinie per es et libram; dove questa formola fraintesa si deve far rispondere a quella che troviamo nel giuramento della Società del Popolo del 1230; Tallia — imponaur — per libram et secundum facultates hominum (Stat. 1248, 3 § 51 col. 2016).
  2. Acta I qu. 7.