Pagina:Le confessioni di un ottuagenario I.djvu/50

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capitolo primo. 23

tito preso; come allorquando dopo stabilito che le citazioni in luogo diverso, cadenti nell’egual giorno, debbano avere effetto l’una dopo l’altra in ragione d’anzianità, il legislatore soggiunge a motivo di questa sua disposizione; perchè una persona non può contemporaneamente in più luoghi essere. I Codici moderni non sono tanto ragionevoli; essi vogliono perchè vogliono; ma ciò non toglie che non debba esser lodata la piacevole ingenuità di quelli d’una volta.

Il ministero del Legale o del Giudice parrebbe dover essere stato assai facile colla comodità di Statuti tanto sommarii. Ma c’era di mezzo un piccolo incaglio. Ove non disponevano le leggi provinciali s’intendeva aver vigore il Diritto Veneto, e chi ha conoscenza solo del volume e della confusione di questo, può intender di leggieri come ne fossero intralciate le transazioni forensi. Per giunta v’aveano le consuetudini; ed ultimo capitava a imbrogliar la matassa il Diritto feudale, il quale mescolato colle altre leggi e disposizioni, in un paese ingombro di giurisdizioni e di castelli, finiva col trovar sempre quel posto, che ha l’olio mescolato col vino.

Gl’infiniti dissesti prodotti nell’amministrazione della giustizia dall’arbitrario attraversarsi di tante leggi e di tanti codici, impietosirono gli animi della Serenissima Signoria, la quale s’accinse a ripararvi colla missione in terra-ferma d’un magistrato ambulante, composto di tre sindaci Inquisitori; i quali toccando con mano le piaghe degli amatissimi sudditi e delle povere contadinanze, vi mettessero valido e pronto rimedio. Infatti i tre Sindaci con minutissima coscienza cominciarono a passeggiare per lungo e per largo la patria del Friuli, e primo frutto della loro peregrinazione fu un caldissimo proclama sui Dazii pubblici, in calce al quale resta eccitato lo zelo de’ Nobiluomini Luogotenenti ad incalorire le riscossioni, e non ommetter di