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172 andrea dandolo

Comune, i conti che devono presentare i massari ed altre disposizioni di minore importanza. Altro decreto della Quarantìa del 29 ottobre 13491, il quale, constatando che la separazione testé fatta della zecca dell’oro da quella dell1 argento, è più utile che dannosa al Comune, e che in tal modo si soddisfano più prontamente i mercanti, mantiene la divisione delle due zecche. Nel 21 novembre 13512, lo stesso magistrato ordina che gli argenti forastieri inferiori di lega ai veneziani, non possano essere venduti a Venezia, ma sieno rotti, e nel febbraio 1353-13543 proibisce di far fabbricare o coniare a Venezia e nello Stato moneta che sia collo stampo o forma della moneta forestiera.

Un provvedimento, di cui non posso darmi una spiegazione esatta e sicura, si è quello prescritto da una legge del Maggior Consiglio, in data 24 febbrajo 1352, che ordina a tutti gli ufficiali del Comune di non ricevere ducati se non bollati, essendo gli altri inferiori. Ora è strano che con una disposizione così generica e tassativa, riprodotta in diversi Capitolari4, non si trovi sopra i ducati di quell’epoca alcun segno che possa interpretarsi per il bollo prescritto. Conviene però osservare che nel medio evo, ed anche dopo, si usò raccogliere in sacchetti o cartocci le monete, sia per non avere la fatica di enumerarle, sia per essere sicuri della perfezione e qualità dei pezzi. A Firenze, precisamente nel secolo XIV, si chiudevano in una piccola borsa i fiorini autentici e perfetti, e vi si poneva il suggello dell’autorità, per cui erano preferiti agli altri e si chiamavano fiorini di suggello. A Venezia non abbiamo memoria di una simile costumanza nelle monete d’oro, ma è possibile che si facesse anche qui per i ducati quello che si faceva a Firenze per i fiorini, tanto più che certi usi si generalizzano

  1. R. Archivio di Stato. Quarantìa Criminale, Parti, Reg. II c. 51.
  2. Biblioteca Papadopoli. Capitolare dei massari all’argento, carte 27 tergo.
  3. R. Archivio di Stato. Quaraniia Criminale, Parti, Reg. II c. 85.
  4. Capitolare dei massari all’argento c. 28 t. — Capitolare Uff. del Levante (Codici ex Brera 263) c. 53. — Capitolare del Cattaver, capit. XXXIV c. 94