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andrea dandolo 175

In mezzo a tanta scarsezza di documenti storici, abbiamo la fortuna di possedere il decreto, che ordina la coniazione del soldino, conservato nei registri della Quarantia Criminale, ed io qui lo pubblico per la prima volta.

«(1353) die VIII mensis aprilis.

Capta

Cum inquirendus sit omnis bonus modus qui inducat utilitatem communi et destrum merchatoribus navigantibus et conversantibus in partibus Romanie, et modus monete infrascripte verisimiliter redundare debeat, si fiat, in utilitatem tam communis quam dictorum merchatorum;

Vadit pars, quod fiat una moneta de eo argento quo fiunt mezanini et in eamet stampa qua fiebant soldini, ’que vadat ad soldos XXXVI pro marcha, et valeat quilibet denarius dicte monete parvos XII. Et quod omnes mercatores qui volent ponere argentum in Zecha pro faciendo fieri de dicta moneta debeant habere a communi, seu ab officialibus deputatis ad monetam, soldos XII grossos VI proqualibet marcha argenti quam posuerint in zecha. Et sculpiri debeat in ipsa moneta prima sillaba nominis massarii.

De parte 26»1.,

Dalla lettura di questo interessante documento si rileva che lo scopo principale della deliberazione era quello di recare vantaggio ai traffici colla Romania, dove pare che avesse trovato favore anche l’antico soldino. Ciò è pure dimostrato da una proposta trascritta nello stesso foglio, in seguito alla parte qui sopra riportata: in essa Andrea Gabriel chiedeva si coniassero soldini dell’antica bontà e dell’antico modello per comodo dei naviganti e commercianti in Romania. La proposta non fu accolta per ragioni facili ad indovinarsi, ma mostra quali erano i desideri ed i bisogni delle classi interessate.

La deliberazione notata ordina che il nuovo soldino abbia bensì lo stesso disegno dell’antico, ma la bontà del mezzanino, e che porti scolpita nel campo la lettera iniziale del nome del

  1. R. Archivio di Stato. Quarantia Criminale, Parti Reg. II, c. 75.