Pagina:Le monete di Venezia.pdf/274

Da Wikisource.

francesco foscari 257

pendevano dall’abbondanza del ricavo delle miniere d’argento, mentre era scarso il prodotto di quelle d’oro. Non era quindi in potere dei savi consultori della repubblica rimuovere le cause di questo fenomeno economico, mentre abbassando continuamente e progressivamente il valore dell’argento si otteneva, d’impedire l’esportazione della ricercatissima moneta d’oro.

Alcuni provvedimenti troviamo quindi in questo senso e, prime in ordine di data, due parti sancite dal Senato nel giorno 9 luglio 1429; nella prima1 si ordina che coll’argento del quarto che i mercanti avevano obbligo di consegnare alla zecca per farne moneta, debbano essere coniati soldi della forma usata e due nuove monete, l’una da 8, l’altra da 2 soldi, in uguali proporzioni, e cioè un terzo di ogni qualità. Il grosso da 4 soldi viene mantenuto, ed i mercanti possono farne coniare per la Soria e per gli altri paesi del levante col rimanente dell’argento, dopo francato l’obbligo del quarto. Sì le nuove che le antiche monete dovevano avere la lega e la bontà usata fino allora e andare al taglio di lire 31 per marca, ed in modo che 104 soldi valessero un ducato, aggiungendo calde raccomandazioni per l’esattezza del peso e della fabbricazione. Tale decreto, motivato dalla invasione di monete forestiere nelle nuove provincie di Brescia e Bergamo, prescrive che le monete da 1, da 2 e da 8 soldi sieno spedite in quei territori, conservando i grossi per i commerci dell’Oriente. È questa la ragione per cui nei ripostigli che si rinvengono nella terraferma, dove la Repubblica estendeva i suoi possessi, troviamo più facilmente i grossoni ed i pezzi da 1 e da 2 soldi, mentre i grossi vengono ai raccoglitori dai ritrovamenti fatti in Oriente.

La seconda parte presa in quel giorno2 revocava la deliberazione 4 gennaio 1419 (1420), nella quale si abolivano tutte le restrizioni e si permetteva di vendere l’argento in qualsiasi luogo ed a qualsiasi persona, e richiamava in vigore l’antica

  1. Documento XXIII.
  2. R. Archivio di Stato. Senato, Misti reg. LVII, carte 126 t. — Capitolare delle Brocche, carte 25. — Capitolare dei Massari all’argento, carte 65 t.