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Pagina:Legge 106 2007.pdf/4

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d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l’operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti, nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;
e) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei principi di cui al comma 2;
f) previsione delle modalità di esercizio del diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera f), da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, nonché di tutte le emittenti locali;
g) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza;
h) previsione di una durata non superiore ai tre anni dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l’ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;
i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l’attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l’attribuzione delle restanti quote al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di cui alla lettera l), a fini di mutualità generale del sistema;


l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità generale del sistema di cui alla lettera i), determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva d’intesa con la federazione