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Pagina:Legge 563 1914.pdf/4

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Art. 3.


L’autorizzazione occorrente a chi intende impiantare o esercitare gli Istituti di vigilanza di cui al secondo comma dell’art. 1, non si concede alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del Codice civile o del Codice di commercio né a quelle che abbiano subito qualsiasi condanna per delitto, o che risultino alla autorità di pubblica sicurezza di non buona condotta.


Non si concede altresì a chi non è cittadino italiano.


L’autorizzazione è revocata quando il concessionario venga a trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate.


Art. 4.


L’autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.


Può altresì essere negata ogni qualvolta, in vista del numero e della importanza degli Istituti già esistenti, non convenga consentire l’esercizio di altri.