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Pagina:Legge 92 2012.pdf/33

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contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all’1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

37. L’aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento dell’ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l’identificazione dell’aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.

38. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per l’impiego».

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’aliquota contributiva di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è ridotta al 2,6 per cento.

40. Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi:

a) perdita dello stato di disoccupazione
b) inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità erogata dall’ASpI.

41. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.

42. All’articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) le prestazioni dell’Assicurazione sociale per l’impiego».

43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica la disposizione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre