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Pagina:Legge 92 2012.pdf/42

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d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

72. All’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»;
b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole: «programma di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del personale»;
c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento collettivo»;
d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»;
e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».

73. All’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».

Art. 3

Tutele in costanza di rapporto di lavoro

1. All’articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: